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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20131/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 6/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile, per aspecificità, il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 26/01/2022 che li aveva condannati per concorso in rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (e, per Gabor, anche danneggiamento). I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che la censura circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era specifica, essendo richieste "per meglio adeguare la pena ai fatti, anche in considerazione della ambiguità e della contraddittorietà degli elementi relativi alla vicenda".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che non fosse applicabile l'art. 581, comma 1-bis c.p.p. (riforma entrata in vigore dopo la sentenza impugnata) e ha confermato l'applicazione degli oneri di specificità introdotti dalla legge n. 103/2017: l'appello deve indicare con enunciazione specifica i capi e i punti della decisione impugnati, le richieste e i motivi in fatto e diritto. Nel caso i motivi di appello erano generici e non si confrontavano con le argomentazioni del giudice di primo grado; la richiesta della diminuzione ex art. 62-bis c.p. era formulata in termini astratti ("per meglio adeguare la pena ai fatti") e non motivata rispetto alla valutazione del primo giudice, il quale aveva implicitamente escluso le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    obbligo in capo all'appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intendeva impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostenevano tali richieste

    La Corte applica l'onere di specificità: l'appello generico che non contesta puntualmente i passaggi decisionali del primo grado è inammissibile a pena di rito

  • art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen. (d.lvo 10/10/2022 n.150)

    La disposizione introdotta dalla riforma Cartabia non si applica al presente caso perché l'appello verte su una sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della riforma (30/12/2022)

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a supporto dell'inammissibilità per aspecificità dell'impugnazione, nei termini previsti dalla disciplina processuale sull'impugnazioni

  • art. 62-bis cod. pen.

    "per meglio adeguare la pena ai fatti"

    La richiesta di applicazione della diminuzione per particolare tenuità del fatto o attenuanti generiche deve essere formulata e motivata specificamente: il diniego rientra nel potere discrezionale del giudice e non obbliga a motivare il diniego se non è stata proposta una specifica istanza con ragioni a sostegno

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 55

    Ha introdotto oneri di specificità più stringenti nell'impugnazione, obbligando l'appellante a individuare con precisione i capi, le richieste e i motivi, a pena di inammissibilità

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng)

    Conferma che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è esercizio di discrezionalità del giudice e che il diniego non deve essere motivato se in sede di conclusioni non è stata formulata una istanza specifica con le ragioni per il riconoscimento

Massime di principio

  • Un appello deve essere specifico: indicare i capi e i punti della decisione impugnati e motivare in fatto e diritto le ragioni del contrasto con le valutazioni del giudice di primo grado, altrimenti è dichiarato inammissibile.
  • La semplice enunciazione dell'insussistenza del reato o la richiesta generica di attenuanti non è sufficiente; occorre confrontarsi con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o della diminuente ex art. 62-bis va formulata in modo puntuale e motivato: il giudice del merito ha potere discrezionale e non è obbligato a motivare il diniego se non è stata proposta istanza specifica con ragioni a sostegno.
  • Per i processi conclusi prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia non si applicano le nuove disposizioni (art. 581, comma 1-bis) e va valutata la normativa previgente e le successive modifiche intermedie (es. legge n. 103/2017).
  • Prassi consigliata: nell'atto di appello descrivere esattamente quali fatti, valutazioni probatorie o punti di diritto si ritengono errati, richiamare atti e circostanze di causa e spiegare perché le conclusioni del primo giudice sarebbero infirmabili; in mancanza, il rischio è l'inammissibilità per aspecificità.

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