Ordinanza n. 12004/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM del Ministero dell'Interno del 02/12/2021, notificato il 21/04/2022, con cui veniva decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 2 dicembre 2021, notificato il 21 aprile 2022, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dall’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede di camera di consiglio istruttoria, il Tribunale ha verificato la persistenza dell’interesse alla decisione, la completezza dell’istruttoria e l’avvenuto deposito del fascicolo amministrativo.
La decisione
Il Collegio ha accertato che persiste l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso e che il Ministero dell’Interno ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell’art. 46 c.p.a. Le parti hanno dichiarato di aver prodotto quanto in loro possesso e non hanno formulato ulteriori richieste istruttorie né chiesto l’integrazione del contraddittorio. Non essendo quindi necessarie ulteriori attività istruttorie, il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato. L’ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza e non dispone l’annullamento dell’atto. La Segreteria è stata inoltre incaricata di oscurare le generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell’Amministrazione è stato considerato ai fini della verifica della compiuta istruzione della causa.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Sono richiamati in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze di smaltimento dell’arretrato, prima della calendarizzazione della causa, il giudice può verificare d’ufficio la persistenza dell’interesse a ricorrere e la completezza dell’istruzione processuale.
- Quando l’interesse alla decisione persiste, il fascicolo amministrativo è stato depositato e le parti non formulano ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell’udienza di smaltimento, senza definire il merito della controversia.
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