Sentenza n. 1116/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento - dell’O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, rubricata “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, con particolare riferimento alle sue previsioni concernenti i requisiti e i titoli richiesti agli interessati; - degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 di tale ordinanza, nella parte in cui escludono il ricorrente dalla tornata concorsuale per le classi di concorso A-18, con disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria; - dell’art. 3 con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compresi, ove necessario: i) le Tabelle allegate all’ordinanza impugnata; ii) il d. m. 201/2020; iii) i regolamenti di cui al d.lgs n. 59/2017, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l'art. 4, nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole al ricorrente; iv) il d. P. R. n. 19/2016, recante “disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal d. m. n. 259/2017, nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e relativi atti presupposti, nella parte concernente i requisiti e i titoli per l'accesso alla classe di concorso A-18 e le modalità telematiche di presentazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale che disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze per il biennio 2022/2023-2023/2024, lamentando l'illegittima esclusione dalla classe di concorso A-18. Ha dedotto l'irragionevolezza delle previsioni sui titoli di accesso, sostenendo che i propri titoli di studio avrebbero contemplato piani di studio coincidenti con quelli richiesti; la creazione di barriere eccessive e ingiustificate all'accesso al pubblico impiego; il carattere restrittivo e discriminatorio della disciplina; nonché l'illegittimità della previsione dell'invio della domanda esclusivamente mediante modalità telematica. Il TAR aveva già respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni juris. Successivamente, rilevata la possibile perdita di interesse perché il biennio cui si riferivano le graduatorie era ormai decorso, il TAR aveva ordinato anche l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti gli inseriti nelle graduatorie della classe A-18, assegnando termini espressamente qualificati come perentori e avvertendo che il mancato adempimento avrebbe comportato l'improcedibilità. Il ricorrente è rimasto inerte e non ha depositato né la prova dell'integrazione né memorie sulla permanenza dell'interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, qualificando l'esito come sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente non ha adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto con l'ordinanza n. 16986/2025, nonostante i termini perentori e la comminatoria di improcedibilità. Il Collegio ha richiamato gli artt. 49, commi 1 e 3, 52, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, i termini assegnati sono perentori salvo diversa previsione e il mancato adempimento determina l'improcedibilità. La decisione ha inoltre considerato il decorso del biennio scolastico cui si riferivano le graduatorie e i conseguenti dubbi sulla permanenza dell'interesse alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro la disciplina dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della costituzione meramente formale delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
“quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri” e “il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato”.
Il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi e deve fissare il termine e i destinatari delle notificazioni.
art. 52, comma 1, c.p.a.
“I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori”.
Il termine assegnato dal giudice per adempiere all'ordine processuale è perentorio, salvo diversa previsione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
“non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato”.
Il mancato adempimento, nel termine assegnato, dell'ordine di integrazione del contraddittorio costituisce causa di improcedibilità del ricorso.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
La disposizione è richiamata quale base delle graduatorie provinciali e di istituto oggetto della disciplina impugnata.
Massime di principio
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, il termine fissato per l'adempimento è perentorio, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
- L'omessa integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio assegnato dal giudice determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure contro l'atto impugnato.
- Nei giudizi relativi a graduatorie riferite a un periodo temporale ormai decorso, il giudice può verificare d'ufficio la permanenza dell'interesse alla decisione e sollecitare la parte ricorrente a chiarirla.
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