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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10332/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Patti (3/11/2020) per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, per aver, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (11/06/2014), dichiarato un reddito inferiore al limite di legge e omesso di indicare i familiari conviventi (madre, padre e sorella) percettori di reddito; risultò invece aver percepito 20.906,00 euro nel 2012 e 27.117,00 euro nel 2013. La Corte d'appello di Messina (19/04/2021) confermò integralmente la condanna. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) errore di diritto/errore sulla normativa e sulla determinazione del reddito (richiamando artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002 e art. 5 c.p.); 2) carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla convivenza e sul dolo (sostenendo che la residenza anagrafica non corrispondeva a coabitazione reale e che l'errore era di semplice leggerezza); 3) censura per aver il giudice esercitato potestà riservata ad organi amministrativi (revoca del beneficio); 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi meramente assertivi, generici, reiterativi e non critici rispetto alla motivazione di merito; ha ritenuto che le questioni di fatto (convivenza, quantificazione del reddito) fossero già adeguatamente trattate dai giudici di merito e non superabili con censure generiche in Cassazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità generale dell'errore scusabile e della causa di non punibilità per tenuità, rilevando la gravità del fatto. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce reato la dichiarazione mendace o l'omissione di dati rilevanti nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso concreto è ritenuta provata la falsa dichiarazione sul reddito e l'omissione dei familiari conviventi, con conseguente responsabilità penale e aggravante per aver conseguito il beneficio.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del reddito rilevante; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla corretta applicazione di tale norma fossero in gran parte questioni di fatto già trattate e non superate con censure generiche in Cassazione.

  • art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Invocato dal ricorrente in relazione agli oneri dichiarativi (convivenza e componenti del nucleo); la Corte ha considerato le deduzioni difensive generiche e ripetitive, non dimostrative di un errore di diritto scusabile.

  • art. 5 cod. pen.

    L'errore sulla norma penale (errore di diritto) è invocato come scusante; la Corte ha ritenuto la deduzione assertiva e generica e già confutata nei gradi di merito, quindi non valida per escludere il dolo o la responsabilità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata invocata dal ricorrente; la Corte ha giudicato la richiesta generica e ha ritenuto che la gravità del fatto ostasse al suo riconoscimento, non applicando la causa di non punibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alla valutazione sull'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso l'assenza di colpa e ha quindi confermato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come precedente giurisprudenziale relativo ai criteri di valutazione dell'inammissibilità e alla responsabilità del ricorrente nell'aver determinato l'inammissibilità; utilizzata per escludere circostanze esonerative dalla sanzione per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso di Cassazione deve criticare puntualmente e specificamente la motivazione dei giudici di merito: censure generiche, ripetitive o meramente assertive sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • L'errore di diritto (art. 5 c.p.) è difficilmente scusabile se il ricorrente non dimostra fatti concreti che rendessero inevitabile o giustificato l'errore; rimane necessario provare che l'errore fosse effettivamente inevitabile e non una semplice ignoranza.
  • Le valutazioni sulla convivenza/residenza e sulla quantificazione del reddito sono materie di merito: per impugnare efficacemente è necessario fornire elementi di fatto nuovi o dimostrare vizi logici nella motivazione, non limitarsi a contestazioni generiche.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione circostanziata della gravità dell'offesa e delle conseguenze; non può essere invocata con argomentazioni generiche quando la condotta ha consentito il conseguimento di un vantaggio (es. ammissione al beneficio).
  • Per ottenere l'annullamento per presunto esercizio di potestà amministrativa da parte del giudice, occorre dimostrare concretamente l'usurpazione di competenze o un vizio procedurale specifico, non una generica contestazione del merito della decisione.

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