Cassazione Penale, Sentenza n. 10332/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Patti (3/11/2020) per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, per aver, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (11/06/2014), dichiarato un reddito inferiore al limite di legge e omesso di indicare i familiari conviventi (madre, padre e sorella) percettori di reddito; risultò invece aver percepito 20.906,00 euro nel 2012 e 27.117,00 euro nel 2013. La Corte d'appello di Messina (19/04/2021) confermò integralmente la condanna. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) errore di diritto/errore sulla normativa e sulla determinazione del reddito (richiamando artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002 e art. 5 c.p.); 2) carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla convivenza e sul dolo (sostenendo che la residenza anagrafica non corrispondeva a coabitazione reale e che l'errore era di semplice leggerezza); 3) censura per aver il giudice esercitato potestà riservata ad organi amministrativi (revoca del beneficio); 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi meramente assertivi, generici, reiterativi e non critici rispetto alla motivazione di merito; ha ritenuto che le questioni di fatto (convivenza, quantificazione del reddito) fossero già adeguatamente trattate dai giudici di merito e non superabili con censure generiche in Cassazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità generale dell'errore scusabile e della causa di non punibilità per tenuità, rilevando la gravità del fatto. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce reato la dichiarazione mendace o l'omissione di dati rilevanti nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso concreto è ritenuta provata la falsa dichiarazione sul reddito e l'omissione dei familiari conviventi, con conseguente responsabilità penale e aggravante per aver conseguito il beneficio.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del reddito rilevante; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla corretta applicazione di tale norma fossero in gran parte questioni di fatto già trattate e non superate con censure generiche in Cassazione.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Invocato dal ricorrente in relazione agli oneri dichiarativi (convivenza e componenti del nucleo); la Corte ha considerato le deduzioni difensive generiche e ripetitive, non dimostrative di un errore di diritto scusabile.
art. 5 cod. pen.
L'errore sulla norma penale (errore di diritto) è invocato come scusante; la Corte ha ritenuto la deduzione assertiva e generica e già confutata nei gradi di merito, quindi non valida per escludere il dolo o la responsabilità.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata invocata dal ricorrente; la Corte ha giudicato la richiesta generica e ha ritenuto che la gravità del fatto ostasse al suo riconoscimento, non applicando la causa di non punibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alla valutazione sull'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso l'assenza di colpa e ha quindi confermato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come precedente giurisprudenziale relativo ai criteri di valutazione dell'inammissibilità e alla responsabilità del ricorrente nell'aver determinato l'inammissibilità; utilizzata per escludere circostanze esonerative dalla sanzione per l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso di Cassazione deve criticare puntualmente e specificamente la motivazione dei giudici di merito: censure generiche, ripetitive o meramente assertive sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- L'errore di diritto (art. 5 c.p.) è difficilmente scusabile se il ricorrente non dimostra fatti concreti che rendessero inevitabile o giustificato l'errore; rimane necessario provare che l'errore fosse effettivamente inevitabile e non una semplice ignoranza.
- Le valutazioni sulla convivenza/residenza e sulla quantificazione del reddito sono materie di merito: per impugnare efficacemente è necessario fornire elementi di fatto nuovi o dimostrare vizi logici nella motivazione, non limitarsi a contestazioni generiche.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione circostanziata della gravità dell'offesa e delle conseguenze; non può essere invocata con argomentazioni generiche quando la condotta ha consentito il conseguimento di un vantaggio (es. ammissione al beneficio).
- Per ottenere l'annullamento per presunto esercizio di potestà amministrativa da parte del giudice, occorre dimostrare concretamente l'usurpazione di competenze o un vizio procedurale specifico, non una generica contestazione del merito della decisione.
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