Cassazione Penale, Sentenza n. 45146/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per estorsione aggravata (capo B) contestando: 1) travisamento del compendio intercettivo e mancanza di prova del suo ruolo di "basista"; 2) errata applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa (contestando la consapevolezza della destinazione dei proventi al clan); 3) illegittima valorizzazione del diritto al silenzio come elemento probatorio; 4) errata applicazione dell'aggravante delle "più persone"; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione di merito: le intercettazioni, le dichiarazioni dei collaboratori e gli altri elementi probatori attestano la partecipazione dello Sportiello all'azione estorsiva e la consapevolezza della destinazione di parte dei proventi al clan. Sono state ritenute legittime le qualificazioni aggravanti e motivata la negativa alle attenuanti; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla pena pecuniaria prevista nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Disciplina della partecipazione a reato; la Corte ha ritenuto che l'apporto informativo e collaborativo dello Sportiello si comunichi alla responsabilità penale del concorso, in quanto elemento essenziale per la realizzazione dell'estorsione
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la condotta contestata (costringere la vittima al versamento mensile per la commercializzazione di polizze false) è stata qualificata come estorsione e ritenuta provata dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni testimoniali
art. 628 cod. pen., commi 1 e 3
Richiamata dalla difesa nella contestazione, la normativa sulle modalità del reato (anche se il giudice ha fondato la decisione sull'estorsione): la Corte ha ritenuto corretto l'esame delle modalità e delle responsabilità dei diversi concorrenti
art. 7 L. 203/1991
Norma richiamata a titolo di aggravante per collegamento con attività di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante alla luce della destinazione di parte dei proventi al clan
art. 416bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.I. 152/91)
Aggravante dell'aver agevolato l'attività di un'associazione di tipo mafioso: applicata con criterio soggettivo (basta la consapevolezza, anche del solo compartecipe, della finalità di vantaggio per il clan), secondo i principi giurisprudenziali citati
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 e altre pronunce citate)
Principio secondo cui l'aggravante mafiosa ha natura soggettiva e può trasferirsi al concorrente non animato dallo scopo mafioso ma consapevole della finalità agevolatrice; inoltre principi su valutazione del silenzio e sull'aggravante delle "più persone" (di natura oggettiva)
Massime di principio
- La circostanza aggravante di agevolazione mafiosa ha natura soggettiva: è sufficiente la consapevolezza, da parte del concorrente nel reato, che l'azione avvantaggiava un clan, anche se il concorrente non fosse parte formale dell'associazione
- La qualificazione del ruolo di "basista" o fornitore di informazioni può integrare responsabilità penale se il contributo è stato essenziale per la realizzazione dell'azione estorsiva
- L'aggravante delle "più persone riunite" è di natura oggettiva nel reato di estorsione: si comunica a tutti i concorrenti se la condotta si realizza con la presenza simultanea di più persone, senza necessità di consapevolezza soggettiva di tale pluralità
- Il diritto al silenzio non impedisce al giudice di considerare l'assenza di una ricostruzione alternativa plausibile proposta dall'imputato come elemento di valutazione secondario, purché non sia usato come prova principale dell'elemento costitutivo del reato
- Le valutazioni probatorie del giudice di merito fondate su intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri documentali sono inammissibili in Cassazione solo se affette da manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento del fatto
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorre che il giudice trovi elementi concreti di personalità o di offensività del fatto tali da giustificare la mitigazione; la mera marginalità dedotta dalla difesa non è sufficiente senza riscontri probatori
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45077/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45078/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45079/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45080/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45081/2022 del 28/11/2022
- Sentenza penale · 28 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45082/2022 del 28/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →