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Sentenza

Sentenza n. 1182/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento per il risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente in conseguenza di atti illegittimi già annullati dal giudice amministrativo con sentenza emanata dal TAR Puglia Lecce, Sez. I n. 547/2021 pubblicata il 16.04.2021 [All.1], notificata il 04.05.2021, non impugnata e passata in giudicato, con la quale l'adito Tribunale ha dichiarato l'illegittimità della determinazione dirigenziale n. 63 del 13.07.2020 adottata dal Comune di Salve (LE).

Giustizia amministrativa202101580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria già proposta nel giudizio di annullamento degli atti comunali, concluso con l'annullamento dell'annullamento d'ufficio del permesso di costruire

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'autonoma domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., dopo che una precedente sentenza del TAR aveva annullato la determinazione comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire, ritenendo violato il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Nel precedente giudizio il ricorrente aveva già formulato, con motivi aggiunti, una domanda risarcitoria congiuntamente a quella di annullamento, chiedendo il ristoro sia delle spese processuali sostenute sia del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di svolgere l'attività economica stagionale. La sentenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, pur accogliendo quella demolitoria. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del nuovo ricorso, sostenendo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza nella parte omissiva e riproporre in appello la domanda risarcitoria. Il ricorrente ha invece sostenuto che la domanda non esaminata potesse essere proposta in un nuovo giudizio entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., richiamando un diverso orientamento giurisprudenziale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare e assorbente del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Poiché la domanda risarcitoria era stata proposta nel precedente giudizio insieme alla domanda di annullamento, l'omessa pronuncia costituiva un vizio della sentenza di primo grado che il ricorrente avrebbe dovuto far valere mediante appello, riproponendo espressamente la domanda non esaminata. L'art. 101, comma 2, c.p.a. stabilisce infatti che le domande non esaminate in primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte in appello; tale regola è funzionale anche al principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio previsto dall'art. 105, comma 1, c.p.a., poiché, fuori dai casi tassativi di rinvio, il giudice d'appello decide il merito della domanda. La possibilità prevista dall'art. 30, comma 5, c.p.a. di proporre la domanda risarcitoria sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza non consente di eludere l'onere di impugnazione quando la domanda sia già stata proposta congiuntamente nel giudizio di annullamento e il giudice abbia omesso di pronunciarsi su di essa. Il TAR ha distinto il caso deciso da un diverso precedente, nel quale la domanda di annullamento era stata respinta e quella risarcitoria era stata dichiarata assorbita, rilevando che qui il ricorrente aveva ottenuto l'accoglimento della domanda annullatoria e avrebbe dovuto contestare in appello l'omessa pronuncia. Le spese sono state compensate per la natura della questione.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza

    Il termine di 120 giorni opera per la proposizione della domanda risarcitoria, ma non consente di instaurare un nuovo giudizio quando la domanda sia già stata proposta congiuntamente nel precedente giudizio e sia stata omessa dalla sentenza; in tal caso occorre impugnare la sentenza e riproporre la domanda in appello.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello

    La domanda già proposta e non esaminata in primo grado deve essere espressamente riproposta in appello; in mancanza, si considera rinunciata.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice

    Fuori dai casi tassativi di annullamento con rinvio, il giudice d'appello decide sul merito delle domande proposte in primo grado; ciò giustifica l'onere di riproposizione delle domande non esaminate.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    termine di 18 mesi previsto ... per l'esercizio del potere di autotutela

    La precedente sentenza aveva annullato l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire perché adottato oltre il termine di diciotto mesi; tale profilo costituisce il presupposto fattuale della domanda risarcitoria, ma non è stato esaminato nel merito nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Quando una domanda risarcitoria è proposta congiuntamente alla domanda di annullamento nel giudizio di primo grado e la sentenza omette di pronunciarsi su di essa, l'omessa pronuncia deve essere fatta valere mediante appello, con espressa riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; in difetto, la domanda si intende rinunciata.
  • La facoltà di proporre la domanda risarcitoria entro 120 giorni dal passaggio in giudicato prevista dall'art. 30, comma 5, c.p.a. non consente di sostituire l'appello contro l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria già proposta nel giudizio di annullamento.
  • L'onere di riproposizione delle domande non esaminate in primo grado è collegato alla tassatività dei casi di annullamento con rinvio: fuori da tali casi, il giudice d'appello è chiamato a decidere anche il merito delle domande già proposte, purché siano state espressamente riproposte.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDecadenza e tardività

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