Cassazione Civile, Ordinanza n. 29736/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da una delibera sanzionatoria con cui l’autorità di vigilanza aveva irrogato sanzioni pecuniarie alle tre società e all’amministratore unico per avere raccolto apporti di terzi destinati a patrimoni separati costituiti per realizzare insediamenti di edilizia residenziale in Brasile, senza previa pubblicazione del prospetto informativo. Secondo l’Autorità, le offerte integravano offerte al pubblico di prodotti finanziari, perché comportavano impiego di capitale, aspettativa di rendimento e rischio, ed erano state rivolte a una platea indistinta, con superamento delle soglie di esenzione previste dal regolamento. La Corte d’appello aveva annullato la sanzione ritenendo invece che mancassero, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, i presupposti per sommare unitariamente le diverse offerte: le tre società erano emittenti distinte e i patrimoni destinati erano riferiti a affari specifici e diversi, con prodotti finanziari non omogenei ai fini dell’art. 34-ter del Regolamento Emittenti. Nel ricorso per cassazione l’Autorità censurava tale interpretazione, sostenendo che le varie quote di patrimonio destinato costituivano il medesimo prodotto finanziario, che le offerte andavano considerate unitariamente in ragione del disegno complessivo e che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare anche la disciplina del concorso di persone nell’illecito amministrativo, valorizzando collegamenti personali e organizzativi tra le società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell’Autorità di vigilanza. Ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, confermando la lettura della Corte d’appello: l’espressione "medesimo prodotto" non consente di sommare offerte aventi ad oggetto affari diversi solo perché appartenenti al medesimo genus di strumenti finanziari; inoltre, le tre società restano soggetti emittenti distinti, e la mera identità dell’amministratore o altri collegamenti personali non bastano a superare il requisito della riferibilità dell’offerta al medesimo emittente/offerente nell’arco temporale considerato. È stata quindi confermata l’insussistenza dei presupposti per applicare la sanzione per omesso prospetto. Il ricorso incidentale condizionato dell’amministratore è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 94, comma 1, TUF
prevede l’obbligo di preventiva pubblicazione del prospetto informativo per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari, salvo esenzioni.
art. 1, comma 1, lett. t), TUF
definisce l’offerta al pubblico di prodotti finanziari.
art. 1, comma 1, lett. u), TUF
definisce il prodotto finanziario, ricomprendendo gli strumenti di partecipazione all’affare con impiego di capitale, aspettativa di rendimento e rischio.
art. 34-ter Reg. Consob n. 11971/1999
le esenzioni dal prospetto operano, tra l’altro, per offerte rivolte a meno di 150 soggetti o con corrispettivo totale inferiore a 5 milioni di euro; ai fini della soglia economica si considerano unitariamente solo più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell’arco di dodici mesi.
art. 2447-bis c.c.
consente la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare; tale specificità rileva per escludere l’identità del prodotto offerto quando gli affari sono diversi.
artt. 2447-ter e 2447-quinquies c.c.
disciplinano la separazione patrimoniale e i diritti dei creditori relativi ai patrimoni destinati.
art. 5 L. 689/1981
invocato dalla ricorrente per sostenere il concorso di persone nell’illecito amministrativo, ma ritenuto non decisivo perché presuppone un illecito che la Corte di merito aveva escluso.
art. 180 TUF
richiamato per la nozione di emittente come soggetto giuridico che emette o si propone di emettere strumenti finanziari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione dall’obbligo di prospetto, la nozione di "medesimo prodotto" non coincide con il semplice appartenere al medesimo genere di strumenti finanziari, ma richiede identità sostanziale dell’operazione e dell’affare sottostante, con unitario profilo di rischio per l’investitore.
- La sommatoria delle offerte nel periodo di dodici mesi è consentita solo se le offerte provengono dal medesimo emittente o offerente; la distinta soggettività giuridica di più società impedisce, di regola, di trattarle come un unico offerente, salvo specifiche basi normative non ricavabili dalla sola comunanza dell’amministratore o dei soci.
- La disciplina del concorso di persone nell’illecito amministrativo non può essere utilizzata per superare requisiti costitutivi dell’illecito contestato, né per aggirare l’assenza del presupposto oggettivo o soggettivo richiesto dalla norma sanzionatoria.
- Quando i patrimoni destinati sono costituiti per affari specifici diversi, le partecipazioni offerte a ciascun patrimonio non sono necessariamente lo stesso prodotto finanziario ai fini del regime esonerativo del prospetto, anche se le modalità di offerta siano standardizzate o uniformi.
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