Sentenza n. 4026/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto dell’Ambasciata d’Italia Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, lamentando il rifiuto di concedere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan, necessario per formalizzare la preiscrizione universitaria e presentare la domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Ha inoltre sollecitato l’ordine giudiziale di rilascio del visto. Nel corso del giudizio l’appuntamento è stato concesso dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell’appuntamento, poiché nelle more del giudizio l’amministrazione ha adottato la condotta richiesta, ponendo la ricorrente in condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece rigettato la pretesa diretta a ottenere dal giudice l’ordine di rilascio del visto, ritenendo che il relativo potere amministrativo, discrezionale, non fosse stato ancora esercitato e che pertanto non rientrasse nei poteri del Tribunale ordinare direttamente il rilascio. Il TAR ha precisato che il termine di novanta giorni per provvedere previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall’appuntamento, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di fissare tempestivamente l’appuntamento su richiesta dell’interessata. In ragione della reciproca soccombenza e dell’ingente flusso di domande gravante sull’ambasciata, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la decisione sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda; la fissazione dell’appuntamento, necessaria a consentire tale presentazione, deve essere effettuata tempestivamente dall’amministrazione su richiesta dell’interessata.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di fissazione dell’appuntamento necessario a formalizzarla.
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione fissa l’appuntamento richiesto, ponendo l’interessato in condizione di presentare la domanda amministrativa, viene meno la materia del contendere limitatamente all’obbligo di fissazione dell’appuntamento.
- Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio di un visto quando la relativa domanda non sia stata ancora formalmente presentata e il potere amministrativo discrezionale non sia stato ancora esercitato.
- L’amministrazione consolare è tenuta a fissare tempestivamente l’appuntamento richiesto dall’interessato quando tale adempimento costituisca il presupposto necessario per la presentazione della domanda di visto.
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