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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17079/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi erano non consentiti in sede di legittimità, il terzo e il quarto erano manifestamente infondati, e il motivo aggiunto processuale era inammissibile e infondato in fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per rapina e rideterminato/ritenuto il trattamento sanzionatorio con applicazione della recidiva. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come legittimità, mirasse in realtà a contestare il giudizio di responsabilità e la valutazione del compendio indiziario già esaminato in modo conforme dai giudici di merito. Con il secondo motivo è stata censurata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 62, comma terzo, n. 1, c.p., ma la Corte ha rilevato che tale doglianza non risultava proposta in appello e quindi non era deducibile per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 99 c.p. in relazione alla recidiva, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte di merito aveva adeguatamente verificato i presupposti della circostanza aggravante. Con il quarto motivo si è lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, ma la doglianza è stata dichiarata manifestamente infondata perché incompatibile con il dato normativo dell'art. 69, comma quarto, c.p. Con motivo aggiunto, infine, è stata dedotta una nullità processuale per impedimento certificato all'udienza di appello, ritenuta inammissibile e infondata perché il certificato medico non attestava un assoluto impedimento a comparire.

Norme richiamate

  • art. 62, comma terzo, n. 1, c.p.

    L'aggravante contestata non è stata ritenuta deducibile in cassazione perché non previamente devoluta con l'appello, secondo il principio di specificità e di inammissibilità della nuova censura di legittimità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che le censure non dedotte nei motivi di appello non possono essere formulate per la prima volta in cassazione a pena di inammissibilità.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base dei presupposti accertati in concreto.

  • art. 69, comma quarto, c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere considerate prevalenti rispetto alla recidiva reiterata secondo il dato normativo richiamato dalla Corte.

  • art. 568 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e del giudizio di responsabilità già confermato con motivazione congrua e convergente nei due gradi di merito.
  • Le censure nuove, non specificamente dedotte con l'appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando la legge ne prevede l'inammissibilità.
  • La doglianza contro l'applicazione della recidiva è infondata se il giudice di merito ha verificato in modo adeguato i presupposti della circostanza aggravante sulla base degli elementi di causa.
  • La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è incompatibile con il limite normativo espresso dall'art. 69, comma quarto, c.p.
  • Per dedurre una nullità processuale fondata su impedimento a comparire occorre un certificato medico che attesti un impedimento assoluto e non una mera difficoltà o impossibilità non pienamente comprovata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazioneRapina
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processualeRecidiva

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