Cassazione Penale, Ordinanza n. 17079/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i primi due motivi erano non consentiti in sede di legittimità, il terzo e il quarto erano manifestamente infondati, e il motivo aggiunto processuale era inammissibile e infondato in fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per rapina e rideterminato/ritenuto il trattamento sanzionatorio con applicazione della recidiva. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la censura, pur formalmente formulata come legittimità, mirasse in realtà a contestare il giudizio di responsabilità e la valutazione del compendio indiziario già esaminato in modo conforme dai giudici di merito. Con il secondo motivo è stata censurata l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 62, comma terzo, n. 1, c.p., ma la Corte ha rilevato che tale doglianza non risultava proposta in appello e quindi non era deducibile per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 99 c.p. in relazione alla recidiva, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte di merito aveva adeguatamente verificato i presupposti della circostanza aggravante. Con il quarto motivo si è lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, ma la doglianza è stata dichiarata manifestamente infondata perché incompatibile con il dato normativo dell'art. 69, comma quarto, c.p. Con motivo aggiunto, infine, è stata dedotta una nullità processuale per impedimento certificato all'udienza di appello, ritenuta inammissibile e infondata perché il certificato medico non attestava un assoluto impedimento a comparire.
Norme richiamate
art. 62, comma terzo, n. 1, c.p.
L'aggravante contestata non è stata ritenuta deducibile in cassazione perché non previamente devoluta con l'appello, secondo il principio di specificità e di inammissibilità della nuova censura di legittimità.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che le censure non dedotte nei motivi di appello non possono essere formulate per la prima volta in cassazione a pena di inammissibilità.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base dei presupposti accertati in concreto.
art. 69, comma quarto, c.p.
Le attenuanti generiche non possono essere considerate prevalenti rispetto alla recidiva reiterata secondo il dato normativo richiamato dalla Corte.
art. 568 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e del giudizio di responsabilità già confermato con motivazione congrua e convergente nei due gradi di merito.
- Le censure nuove, non specificamente dedotte con l'appello, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando la legge ne prevede l'inammissibilità.
- La doglianza contro l'applicazione della recidiva è infondata se il giudice di merito ha verificato in modo adeguato i presupposti della circostanza aggravante sulla base degli elementi di causa.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è incompatibile con il limite normativo espresso dall'art. 69, comma quarto, c.p.
- Per dedurre una nullità processuale fondata su impedimento a comparire occorre un certificato medico che attesti un impedimento assoluto e non una mera difficoltà o impossibilità non pienamente comprovata.
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