Sentenza del 16/11/2022 n. 5141 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Compravendita immobiliare - Rettifica del valore - Avviso di liquidazione - Motivazione - Quotazioni OMI - Valenza indiziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha liquidato una maggiore imposta di registro rettificando il valore dichiarato nella compravendita immobiliare sulla base dello scostamento rispetto alle quotazioni OMI pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Il contendere riguarda la legittimità di fondare la rettifica esclusivamente su tali quotazioni OMI.
La decisione
La decisione afferma che le quotazioni OMI non costituiscono prova piena del valore venale in comune commercio ma costituiscono meri elementi indiziari. Pertanto la rettifica del valore operata dall'Amministrazione non può fondarsi unicamente su tale confronto; l'Ufficio deve integrare l'indicazione con ulteriori elementi probatori in proprio possesso o acquisiti mediante attività istruttoria. Di conseguenza l'atto di liquidazione fondato solo sulle quotazioni OMI risulta privo di sufficiente motivazione e viene criticato/annullato o rimesso all'ufficio per ulteriore istruttoria.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 51
Riferimento alle disposizioni sulla determinazione della base imponibile e motivazione degli avvisi di liquidazione: la norma richiede idonea motivazione dell'avviso e l'indicazione degli elementi posti a base della rettifica.
d.P.R. 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d)
Prevede l'individuazione e l'utilizzo di elementi presuntivi per determinare il valore o il reddito; tuttavia l'utilizzo di elementi indiziari, come le quotazioni OMI, richiede integrazione con ulteriori prove per fondare una rettifica.
Cass. 21813/2018
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che le quotazioni OMI hanno natura indiziaria e non probatoria piena, e pertanto non possono da sole giustificare rettifiche di valore senza ulteriori riscontri.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI costituiscono dati indiziari e vanno considerati come elementi utili ma non decisivi per determinare il valore venale in comune commercio.
- L'Amministrazione che rettifica il valore di un immobile deve integrare le quotazioni OMI con ulteriori elementi probatori (es. confronti analitici su immobili comparabili, perizie, atti di compravendita, contratti, dati catastali, indagini di mercato) e motivare specificamente tale integrazione.
- Un avviso di liquidazione basato esclusivamente su dati OMI è vulnerabile al ricorso e può essere annullato per insufficiente motivazione o per carenza di prova.
- Il contribuente può efficacemente contrastare la rettifica presentando perizia tecnica, contratti comparabili, elementi che dimostrino caratteristiche particolari dell'immobile (stato, vincoli, servitù, ubicazione) che giustifichino il valore dichiarato.
- In fase di controllo tributario è necessario che l'Ufficio compia una diligente istruttoria e indichi chiaramente quali ulteriori elementi hanno portato a ritenere insufficiente il valore dichiarato.
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