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Sentenza

Sentenza n. 660/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 237/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 793/20245 pubblicata il 14.10.2025 e notificata in data 15.10.2025, non appellata e passata in giudicato il 14.11.2025.

Giustizia amministrativa202600211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, relativa all’accredito di un importo sulla carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, non appellata e passata in giudicato. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato accreditando l’importo dovuto sulla carta elettronica del docente. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. L’Amministrazione non ha contestato l’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa azionata abbiano eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, liquidandole complessivamente in € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge. La liquidazione è stata contenuta considerando che l’Amministrazione, sebbene dopo la proposizione del ricorso, ha adempiuto, evitando ulteriori aggravi di spesa e attività processuale. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del giudicato da parte dell’amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata sia stata completamente soddisfatta.
  • L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese se l’esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso; tuttavia, il tempestivo adempimento può essere considerato per contenere la liquidazione, in quanto evita ulteriori attività processuali e aggravi di spesa.
  • Le spese di lite possono essere distratte in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e di non averle riscosse, secondo la disciplina applicabile al processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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