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Ordinanza

Ordinanza n. 62/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del SUAP Sangro Aventino (anche solo “SUAP”) dell’11.32026 prot. n. 2966 (doc. A), con la quale è stato confermato il rigetto dell’istanza presentata da Inwit al fine di ottenere l’autorizzazione all’installazione di una SRB sul territorio del Comune di S. Vito Chietino in Contrada Mancini n. 104 in area distinta al catasto comunale al foglio 19, particella 123; del verbale della riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona dell’11.2.2026 (doc. B), trasmesso solo il 27 aprile successivo, nel corso della quale il Comune ha confermato i pareri negativi già espressi, ivi compreso lo sconosciuto documento formato dal Comune letto nella medesima riunione ma mai allegato al verbale; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, laddove occorrer possa: la nota comunale dell’1.12.2025 (doc. C); l’avviso di convocazione della nuova conferenza di servizi sincrona del 19.1.2026 prot. n. 597; gli atti già impugnati nel giudizio definito dal Tar Abruzzo – Pescara con sentenza n. 370/2026 nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso ex art. 49-ter CCE sull’istanza presentata da Inwit il 12.9.2024.

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per una definizione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza decidere allo stato né la domanda cautelare né il merito delle censure e della domanda di accertamento del silenzio-assenso. Ha quindi fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 9 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del SUAP Sangro Aventino che ha confermato il rigetto dell’istanza per l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, nonché gli atti della conferenza di servizi e gli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del SUAP Sangro Aventino dell’11 marzo 2026 con cui è stato confermato il rigetto dell’istanza presentata il 12 settembre 2024 per l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base nel territorio comunale. Sono stati impugnati anche il verbale della conferenza di servizi sincrona dell’11 febbraio 2026, i pareri negativi comunali, un documento comunale richiamato nella riunione ma non allegato al verbale, una nota comunale, l’avviso di convocazione della nuova conferenza di servizi e gli ulteriori atti connessi, compresi quelli già oggetto di un precedente giudizio. È stato inoltre chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 49-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né le argomentazioni delle parti sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 49-ter Codice delle comunicazioni elettroniche

    formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata il 12 settembre 2024

    La ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso, ma l’ordinanza non esamina la fondatezza della domanda.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuti sussistenti i presupposti per una definizione nel merito del giudizio

    Il giudice, ravvisando i presupposti per una definizione nel merito, ha fissato direttamente l’udienza pubblica per la trattazione della causa, senza definire la domanda cautelare.

  • art. 57 c.p.a.

    Visti gli artt.55, 57 c.p.a.

    La norma è richiamata nell’ordinanza, senza una specifica applicazione esplicitata nella motivazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice cautelare ritiene sussistenti i presupposti per una sollecita definizione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., può fissare direttamente l’udienza pubblica di merito senza pronunciarsi, allo stato, sulla fondatezza delle domande e dei motivi dedotti.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione sull’illegittimità dell’atto impugnato, sulla formazione del silenzio-assenso o sulla sussistenza dei presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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