Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01057/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente amministrativo di un'azienda sanitaria, sospeso cautelarmente dal servizio durante un processo penale conclusosi con assoluzione, dopo il conguaglio del trattamento economico percepito nel periodo di sospensione ha agito per ottenere una ulteriore differenza stipendiale. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta. In cassazione ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, commi 3 e 7, del CCNL 8.6.2000 e degli artt. 10, comma 8, e 14, comma 1, del CCNL 17.10.2008, sostenendo che il proprio incarico dovesse essere qualificato come dirigenza di struttura semplice all'interno dell'azienda sanitaria risultante dall'incorporazione di altre unità sanitarie; ha inoltre affermato che la stessa azienda avrebbe attribuito a tale incarico la caratura di struttura semplice, applicando poi soltanto una riduzione del parametro alla metà per svolgimento parziale dell'incarico. La Suprema Corte ha rilevato che, nella sostanza, la censura non investiva l'interpretazione della clausola collettiva sulla nozione di 'struttura semplice', ma il solo accertamento di fatto circa la sussistenza o meno dei requisiti di quella struttura; inoltre ha osservato che la seconda doglianza proponeva una ricostruzione fattuale diversa e non risultante dalla sentenza impugnata né dedotta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo profilo di censura mascherasse un mero dissenso sull'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, non denunciabile come violazione di legge. Ha poi affermato che il secondo profilo introduceva una versione dei fatti alternativa e incompatibile con quella esaminata nei giudizi di merito, con conseguente inammissibilità anche della dedotta omessa pronuncia o omesso esame di fatto decisivo. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimata, ed è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27, commi 3 e 7, CCNL 8.6.2000

    "Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3"

    La norma contrattuale definisce la nozione di struttura semplice, che presuppone l'esistenza di un'articolazione interna di una struttura complessa o di una struttura a valenza dipartimentale o distrettuale dotata di responsabilità gestionale di risorse umane, tecniche o finanziarie; nel caso concreto la sua applicazione dipendeva da un accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso non può essere costruito come violazione di legge quando la critica riguarda in realtà l'accertamento del fatto; il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto allegato non risulta specificamente dedotto e discusso nei gradi di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di norme contrattuali o di legge non è ammissibile quando la censura mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e non la portata precettiva della norma applicata.
  • Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede che il fatto storico asseritamente omesso sia stato oggetto di specifica discussione tra le parti e sia decisivo; non è deducibile per introdurre in cassazione una diversa versione fattuale non coltivata nei gradi di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sul medesimo tema, cumuli prospettazioni fattuali tra loro incompatibili o non coerenti con l'impostazione seguita nei giudizi di merito.
  • La qualificazione di un incarico dirigenziale in termini di 'struttura semplice' presuppone la verifica dei requisiti organizzativi e funzionali richiesti dalla fonte collettiva; tale verifica appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della corretta sussunzione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.