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Sentenza

Sentenza n. 4085/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva ordinato all’Università il riesame dell’attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento ad anni successivi al primo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente aveva chiesto l’immatricolazione ad anni successivi al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, allegando il proprio curriculum, i crediti formativi acquisiti, gli esami sostenuti e le votazioni conseguite. L’Università aveva acquisito l’istanza senza esito, rilevando l’assenza di posti definitivamente disponibili e l’impossibilità di procedere alla pubblicazione dell’avviso per l’ammissione ad anni successivi al primo. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che anche gli studenti collocati utilmente nella graduatoria nazionale dovessero essere sottoposti, per l’accesso ad anni successivi al primo, a una selezione comparativa fondata sul riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità, senza utilizzare lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione per coprire tali posti. L’Università ha appellato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 583/2022 e del d.m. n. 472/2024. Ha sostenuto che la disciplina distingue tra: a) candidati utilmente collocati nella graduatoria unica nazionale, ai quali è riconosciuta una posizione preferenziale, previa verifica dei crediti, delle propedeuticità e della disponibilità di posti; b) studenti provenienti da altri corsi o atenei che non abbiano partecipato alla selezione nazionale, ai quali l’accesso ad anni successivi al primo è consentito solo in via residuale, mediante avviso pubblico e selezione, dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale. L’Università ha inoltre dedotto che non sono consentiti posti aggiuntivi, iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte, poiché ciò determinerebbe il superamento della capacità formativa e del contingente programmato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado e confermando la salvezza degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto erronea la ricostruzione del TAR perché incompatibile con il sistema di programmazione nazionale degli accessi universitari previsto dalla legge n. 264/1999 e disciplinato, per l’anno accademico considerato, dal d.m. n. 472/2024. La disciplina distingue due procedure. La prima, prevista dall’art. 9 dell’allegato 3 al d.m. n. 472/2024, riguarda i candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale: essi possono essere iscritti ad anni successivi al primo soltanto previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e previo accertamento della disponibilità documentata di posti nella relativa coorte; le rinunce e le ulteriori disponibilità producono lo scorrimento della graduatoria a beneficio degli studenti non ancora immatricolati ma utilmente collocati. La seconda, prevista dall’art. 10 dell’allegato 3, riguarda gli studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale: l’accesso è residuale, presuppone posti effettivamente liberatisi nella rispettiva annualità, richiede la pubblicazione di un avviso o bando pubblico e una selezione degli aspiranti, e non può comportare la creazione di posti aggiuntivi, iscrizioni in sovrannumero o fuori coorte. Solo dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale, e qualora residuino posti derivanti da rinunce, abbandoni, trasferimenti o altri fatti che determinino la definitiva vacanza del posto, l’Ateneo può pubblicare un avviso per i trasferimenti e passaggi da altri corsi o università. Il Collegio ha valorizzato anche il pregiudizio organizzativo, finanziario e didattico derivante dal superamento della capacità formativa dell’Ateneo, incompatibile con la tutela del diritto allo studio degli studenti già frequentanti. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione.

Norme richiamate

  • legge 2 agosto 1999, n. 264

    La programmazione nazionale degli accessi costituisce il quadro normativo entro cui devono essere determinate le disponibilità dei posti anche per le iscrizioni ad anni successivi al primo; non sono consentiti accessi eccedenti rispetto alla capacità formativa programmata.

  • art. 3, comma 1, lett. a) e b), legge n. 264/1999

    La programmazione annuale riguarda gli ingressi al primo anno; per gli anni successivi non sono programmati posti aggiuntivi, sicché le disponibilità dipendono esclusivamente da fatti che determinano una vacanza nella rispettiva annualità.

  • art. 9, allegato 3, d.m. n. 472/2024

    agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità ... nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’Ateneo

    I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale hanno una posizione preferenziale, ma l’iscrizione ad anni successivi al primo richiede comunque il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e la disponibilità di posti nella relativa coorte.

  • art. 10, allegato 3, d.m. n. 472/2024

    le iscrizioni ad anni successivi al primo ... possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte

    Gli studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale possono accedere ad anni successivi al primo solo in via residuale, entro i posti effettivamente liberatisi, mediante avviso o bando pubblico e selezione degli aspiranti; le domande presentate in assenza di tali avvisi o fuori termine non devono essere esaminate.

  • art. 3, commi 8 e 9, d.m. 16 marzo 2007

    La norma era stata invocata nel ricorso di primo grado con riferimento alla valutazione dei crediti formativi, ma non fonda una pretesa all’immediata immatricolazione al di fuori della procedura disciplinata dai decreti ministeriali applicabili.

  • art. 12, allegato 2, d.m. n. 583/2022

    La disposizione, richiamata dal TAR, disciplina l’iscrizione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria e il riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità; la decisione d’appello ne coordina l’applicazione con la distinta e residuale procedura prevista per chi non abbia partecipato alla selezione nazionale.

Massime di principio

  • Nel sistema degli accessi programmati nazionalmente, l’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata sia al riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità sia alla documentata disponibilità di posti nella relativa coorte; non è consentita l’ammissione in assenza di posti liberi.
  • La disciplina distingue tra candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale e studenti che non abbiano partecipato alla selezione nazionale. I primi beneficiano di una posizione necessariamente preferenziale, previa verifica dei crediti, delle propedeuticità e della disponibilità dei posti; i secondi possono essere ammessi soltanto in via residuale, mediante avviso pubblico e selezione degli aspiranti.
  • La procedura residuale per trasferimenti e passaggi ad anni successivi al primo può essere attivata solo dopo il completamento dello scorrimento della graduatoria nazionale e soltanto per i posti ulteriormente disponibili derivanti da rinunce, abbandoni, trasferimenti o altri fatti che determinino la definitiva vacanza del posto nella relativa annualità.
  • Gli atenei non sono tenuti a esaminare domande di ammissione ad anni successivi al primo presentate in assenza di un apposito avviso o bando pubblico, con modalità diverse da quelle previste dall’atto regolatorio o oltre i termini perentori stabiliti.
  • La programmazione nazionale degli accessi impedisce la creazione di posti aggiuntivi e l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte, poiché il superamento della capacità formativa dell’ateneo può pregiudicare l’organizzazione didattica, le risorse disponibili e il diritto a un’adeguata formazione degli studenti già iscritti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAccesso programmato ai corsi universitariAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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