Sentenza del 30/05/2016 n. 3392 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Cessione di ramo di azienda - Avviso di rettifica di valore - Avviamento - Calcolo forfettario - Ammissibilità - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta legittima. In particolare, è stato affermato che l’Ufficio può determinare forfettariamente il valore dell’avviamento quando non sia possibile utilizzare i dati relativi ai ricavi e agli utili conseguiti dall’impresa negli anni precedenti la cessione. Il metodo forfettario è quindi ammissibile in presenza di una concreta impossibilità di ricostruire il valore sulla base dei risultati economici storici.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della determinazione del valore di avviamento nell’ambito della cessione di un ramo d’azienda. Il contribuente ha contestato l’utilizzo, da parte dell’Ufficio, di un criterio di calcolo forfettario, presumibilmente ritenendolo non adeguatamente fondato o non conforme ai dati economici effettivi dell’azienda.
Massime di principio
- Nella cessione di un ramo d’azienda, il valore dell’avviamento può essere determinato anche con criteri forfettari quando mancano dati economici storici attendibili o utilizzabili.
- L’Amministrazione finanziaria non è obbligata a basarsi esclusivamente su ricavi e utili degli anni precedenti se tali elementi non sono disponibili, comparabili o sufficientemente rappresentativi.
- La contestazione del metodo forfettario richiede, in generale, la dimostrazione che i dati economici necessari erano disponibili oppure che il criterio utilizzato dall’Ufficio è irragionevole, immotivato o non coerente con le caratteristiche del ramo ceduto.
- L’utilizzo di un criterio forfettario non rende automaticamente illegittimo l’avviso: occorre verificare se l’Ufficio abbia spiegato l’impossibilità di applicare metodi analitici e se la stima sia sostenuta da elementi plausibili e verificabili.
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