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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 25 giugno 2018, n. 355, e della sentenza pronunciata sulla relativa opposizione dal medesimo Tribunale il 21 settembre 2023, n. 761.

Giustizia amministrativa202500608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Comune all'esecuzione di un decreto ingiuntivo e della sentenza che ne ha rigettato l'opposizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Lamezia Terme del 25 giugno 2018, n. 355, con cui il Comune era stato condannato al pagamento di € 42.854,60, oltre interessi e spese, nonché alla sentenza del medesimo Tribunale del 21 settembre 2023, n. 761, passata in giudicato, che aveva rigettato l'opposizione comunale. Dedotta la mancata esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato al Comune il pagamento delle somme dovute e anche delle spese di registrazione. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistente l'obbligo del Comune di adempiere integralmente al giudicato e rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato di aver eseguito i provvedimenti. Ha ordinato al Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo e nella sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario comunale di Amantea, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi 90 giorni qualora il Comune resti inerte. Il compenso del commissario dovrà essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente. La richiesta relativa alle spese di registrazione non è stata riconosciuta, poiché la ricorrente non ha prodotto la prova del pagamento dell'imposta. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto il TAR ha ordinato il pagamento delle somme dovute e nominato un Commissario ad acta per l'eventuale inerzia.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando esista un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e l'amministrazione non dimostri di avervi dato integrale esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'amministrazione inadempiente può essere ordinata a eseguire il giudicato entro un termine prefissato, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
  • Le spese successive all'emissione del provvedimento giurisdizionale possono essere poste a carico dell'amministrazione se funzionali alla soddisfazione del credito, ma il relativo rimborso richiede la prova documentale dell'effettivo esborso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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