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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7757/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna a 9 anni per lesioni aggravate (fatto 24/06/2000) deducendo, in sintesi: 1) errore di persona e motivazione illogica per omissione nella valutazione della nota del DAP (8/05/2008) che attestava la detenzione dello stesso dal 19/02/2000 al 14/09/2000, quindi la sua impossibilità di avere commesso il fatto del 24/06/2000; 2) nullità per difetto di notifiche (decreto di irreperibilità non preceduto da valido verbale di vane ricerche) e conseguente mancata conoscenza del processo; 3) censura sull'inammissibilità dichiarata dalla Corte d'Appello di Genova dell'istanza di revisione; 4) estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha accertato che il fascicolo conteneva la nota del DAP che dimostrava l'ininterrotta detenzione del ricorrente alla data del reato, prova omessa nella motivazione dei giudici di merito. Perciò la condanna risultò frutto di un "errore di persona". In applicazione degli artt. 129, comma 2, e 620, lett. g) c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Si dà atto delle richieste del PG relative alla prescrizione, ma la Corte ha pronunciato l'annullamento per non aver commesso il fatto.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla notifica del decreto di giudizio presso il difensore d'ufficio; la difesa aveva censurato la regolarità della conoscenza del processo, ma la Corte ha deciso sul fondamento probatorio prevalente (errore di persona) senza approfondire ulteriormente la questione notificazionale.

  • art. 667 c.p.p. (comma 2)

    Usato come rimedio dall'ufficio esecuzione: il Giudice dell'esecuzione, sulla base della documentazione penitenziaria, ha disposto la scarcerazione per manifesta incompatibilità tra la persona detenuta e la persona da sottoporre a esecuzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto decisiva tale valutazione probatoria non valutata dai giudici di merito.

  • art. 670 c.p.p. (comma 1)

    Richiamato dalla difesa nella fase esecutiva per chiedere la sospensione dell'esecuzione in presenza di elementi che pongono in dubbio l'identità dell'esecutato; il tema è stato gestito in sede esecutiva e integrato nel ricorso in Cassazione.

  • art. 630 c.p.p. (comma 1)

    Norma sulla revisione invocata dalla difesa; la Corte d'Appello di Genova dichiarò inammissibile l'istanza di revisione dopo la rimessione in termini, ma la questione di revisione non è stata decisiva in Cassazione perché l'annullamento è stato pronunciato per errore di persona.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale che aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; la Corte ha comunque deciso l'annullamento per inesistenza del fatto imputato, più favorevole per l'imputato.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Applicata dalla Corte per annullare senza rinvio la sentenza impugnata in quanto è emerso che l'imputato non ha commesso il fatto (causa di proscioglimento più favorevole).

  • art. 620, lett. g) c.p.p.

    Richiamata quale motivo di cassazione per la pronuncia di annullamento senza rinvio quando la condanna è stata pronunciata per errore di persona.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiami ai limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte ricorda che il vizio di travisamento della prova per omessa valutazione è deducibile in cassazione se è prospettata la decisività dell'omissione nel percorso motivazionale; qui tale decisività è stata dimostrata.

Massime di principio

  • Se emerge documentazione ufficiale (es. nota DAP) che attesta la detenzione della persona alla data del reato, l'omessa valutazione di tale elemento nei giudizi di merito può integrare travisamento della prova per omissione e giustificare l'annullamento della condanna per errore di persona.
  • Il Giudice dell'esecuzione (art. 667 c.p.p.) può disporre la scarcerazione quando risulta evidente che la persona sottoposta a esecuzione non è la stessa cui la pena va applicata; tale valutazione può essere decisiva anche in sede di Cassazione se i giudici di merito non l'hanno considerata.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quando risulta che l'imputato non ha commesso il fatto (causa di proscioglimento più favorevole), anche se il reato è prescritto; l'accertamento dell'inesistenza del fatto prevale sulla sola considerazione della prescrizione.
  • Per far valere in Cassazione il vizio di "travisamento della prova", il ricorrente deve mostrare l'autosufficienza della censura, cioè la rilevanza e la decisività dell'omissione o dell'erronea valutazione all'interno dell'apparato motivazionale impugnato.
  • In presenza di anomalie notificazionali o di documenti nel fascicolo che mettono in dubbio l'identità dell'imputato, è opportuno attivare tempestivamente gli strumenti dell'esecuzione (art. 667 c.p.p.), della sospensione (art. 670 c.p.p.) e, se necessario, della revisione (art. 630 c.p.p.), oltre a preservare e produrre tutta la documentazione penitenziaria e dattiloscopica.
  • La decisione del giudice dell'esecuzione e la documentazione amministrativa penitenziaria possono assumere rilievo determinante se i giudici di merito non le hanno adeguatamente valutate; la difesa deve quindi evidenziare chiaramente la relazione tra quei documenti e la decisione impugnata.

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