Sentenza n. 497/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - dell’Ordinanza n. 4 emessa dal Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta in data 2 febbraio 2023, notificata ai ricorrenti in data 7 febbraio 2023, e avente a oggetto “Ordinanza di demolizione delle opere realizzate senza titolo su aree identificate al C.T. al Fg 12 mapp. 67 e 1150”; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione delle opere realizzate senza titolo edilizio su aree catastalmente individuate, comprendenti un edificio ad uso deposito, un ricovero attrezzi, un forno e una serra
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. In particolare, hanno rappresentato che il fabbricato principale sarebbe stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967 e che, secondo le dichiarazioni rese dalla parte venditrice nell'atto notarile, il compendio sarebbe stato urbanisticamente regolare. Nel procedimento amministrativo i ricorrenti avevano inoltre sostenuto che il manufatto principale avrebbe potuto essere sanato in ragione della sua risalenza. L'ordinanza comunale aveva tuttavia disposto la demolizione di tutti i manufatti individuati nel procedimento. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, i ricorrenti hanno demolito le opere prive di titolo edilizio e hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata resa dal difensore dei ricorrenti all'udienza pubblica e che i difensori delle parti resistenti ne avevano preso atto. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti contro l'ordinanza di demolizione. È stato inoltre rilevato che, nelle more, le opere erano state demolite e il Comune aveva comunicato la conclusione del procedimento senza applicazione di sanzioni amministrative. In considerazione dell'andamento complessivo della controversia, le spese della fase di merito sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa in udienza dal difensore dei ricorrenti e presa d'atto dalle parti resistenti determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso dichiarata dal difensore in udienza e accettata o comunque presa d'atto dalle parti presenti determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza che il giudice debba esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice può compensare le spese della fase di merito in ragione dell'andamento complessivo della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →