Sentenza del 19/09/2018 n. 3864 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU/TIA - Detenzione ed occupazione di locali - Procedura di accertamento ex art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296 - Termine iniziale per presentazione della denuncia del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del termine iniziale per la presentazione della denuncia relativa alla detenzione o occupazione di locali ai fini TARSU/TIA e, conseguentemente, il computo del termine di decadenza per l'accertamento previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Occorre distinguere tra occupazioni già in corso all'inizio del periodo d'imposta o comunque iniziate entro il 19 gennaio e occupazioni iniziate dal 20 gennaio in poi.
La decisione
È stato affermato che, se la detenzione o occupazione è iniziata tra il 1° e il 19 gennaio, la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno; se invece è iniziata dal 20 gennaio in poi, la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Di conseguenza, il termine di decadenza per l'accertamento decorre dall'anno corrente nel primo caso e dal 20 gennaio dell'anno successivo nel secondo. Il testo non indica l'esito processuale concreto né identifica espressamente le parti, pertanto non è possibile stabilire con certezza chi abbia vinto la causa.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disciplina il termine entro il quale gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento dei tributi locali, collegandolo alla scadenza della denuncia o al momento in cui avrebbe dovuto essere presentata.
Art. 1, comma 171, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato nel quadro normativo della decisione per la disciplina dei tributi locali e dei relativi accertamenti.
Art. 70, comma 1, D. Lgs. 507/1993
Prevede l'obbligo di denuncia per l'occupazione o detenzione di locali e aree rilevanti ai fini della tassa rifiuti, individuando il riferimento temporale per la dichiarazione.
Massime di principio
- Per determinare la tempestività della denuncia TARSU/TIA, è essenziale individuare la data effettiva di inizio della detenzione o occupazione dei locali.
- Le occupazioni iniziate dal 1° al 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno; quelle iniziate dal 20 gennaio in poi devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Il termine di decadenza per l'accertamento deve essere calcolato considerando la diversa scadenza della denuncia nei due casi, senza applicare automaticamente il termine a partire dall'anno successivo.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare con precisione la data di effettiva disponibilità o occupazione dell'immobile, poiché tale data può incidere sulla validità dell'accertamento.
- La regola riguarda il calcolo dei termini e non esclude eventuali ulteriori questioni relative alla prova dell'occupazione, alla superficie imponibile o alle esenzioni.
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