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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24733/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001 e 2003, emessi a seguito di applicazione degli studi di settore e riferiti a IRPEF, IVA e IRAP. In primo grado la CTP aveva annullato in parte l'accertamento per il 2003, salvo sanzione, e aveva confermato quello per il 2001; in appello la CTR aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti 14 motivi, tutti costruiti come vizi di motivazione, errori di diritto e errori processuali: omesso esame di difese e eccezioni svolte nei gradi di merito, violazioni dello Statuto del contribuente e delle norme sull'accesso e sull'avviso di accertamento, illegittimità dell'uso degli studi di settore, difetto di motivazione degli atti, illegittimità di sanzioni e interessi, nullità per asserita mancanza di valida delega di firma, questione di legittimità costituzionale dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993 e richiesta di disapplicazione del d.m. 30 marzo 1999. La Cassazione ha ritenuto la gran parte dei motivi inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e del requisito di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; ha ritenuto infondati il motivo sull'accesso ex art. 12 L. 212/2000, quello sulla delega di firma, e quello sulla legittimità costituzionale degli studi di settore. Ha dunque rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha osservato che quasi tutti i motivi erano inammissibili perché formulati in modo cumulativo e generico, senza una chiara esposizione dei fatti e senza la specifica riproduzione o indicazione degli atti e documenti su cui si fondavano; alcuni motivi sono stati inoltre giudicati infondati nel merito. In particolare, la Corte ha ritenuto rispettate le formalità dell'accesso, ha escluso la fondatezza della censura sulla delega di firma richiamando il principio secondo cui la delega deve indicare nominativamente il delegato e, nel caso concreto, risultava provata una valida delega; ha altresì ribadito la legittimità costituzionale degli studi di settore, valorizzando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria e il contraddittorio preventivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma chiara esposizione dei fatti e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure sono state veicolate come violazioni di legge, errori processuali e vizi di motivazione, ma molte sono state ritenute inammissibili per difetto di autosufficienza.

  • art. 12, comma 2, L. 212/2000

    Nel caso concreto la Corte ha ritenuto rispettate le formalità dell'accesso e ha escluso che fosse stato violato il diritto ad essere informati della possibilità di farsi assistere da un professionista.

  • art. 7 L. 212/2000

    La censura sull'ordine di servizio dei verificatori è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione dell'atto e quindi impossibilità di controllo.

  • art. 39, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla contribuente per contestare la base dell'accertamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Norma evocata in relazione alla rettifica IVA, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 2 d.P.R. 195/1999

    Richiamato per contestare la disciplina degli studi di settore e l'irrogazione delle sanzioni, ma senza esame nel merito per carenze del ricorso.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Evocato in tema di non contestazione nel processo tributario; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme al principio di non contestazione, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

    La delega o la sottoscrizione dell'avviso sono garanzie essenziali; in caso di contestazione incombe all'Amministrazione dimostrarne la validità. La delega deve indicare il nominativo del delegato, altrimenti è nulla.

  • art. 62-sexies d.l. 331/1993

    La questione di legittimità costituzionale degli studi di settore è stata reputata infondata, in coerenza con l'orientamento costituzionale che ne ammette l'uso purché il contribuente possa fornire prova contraria.

  • d.m. 30 marzo 1999

    Atto istitutivo della disciplina degli studi di settore, la cui disapplicazione era stata richiesta, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 5 d.lgs. 218/1997

    Norma richiamata nei motivi relativi agli studi di settore e al contraddittorio, ma le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni e sugli interessi, senza esame favorevole per difetto di autosufficienza.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato in tema di tutela del contribuente e di sanzioni, ma la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula censure eterogenee senza una chiara sintesi dei fatti di causa e senza specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, impedendo alla Corte il controllo diretto sulla decisività delle doglianze.
  • In materia tributaria, chi deduce vizi dell'avviso di accertamento o degli atti presupposti deve trascrivere o indicare con precisione gli atti processuali e documentali sui quali fonda la censura; non è sufficiente un generico richiamo al fascicolo di merito.
  • L'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione o delega può essere superata dalla prova, a carico dell'Amministrazione in caso di contestazione, della valida delega conferita al firmatario; la delega deve essere specifica e nominativa.
  • Gli studi di settore sono, in linea di principio, compatibili con la Costituzione e con il sistema tributario, purché l'accertamento standardizzato sia assistito da contraddittorio preventivo e resti salva la facoltà del contribuente di fornire prova contraria.
  • Le censure relative a violazioni procedimentali nell'accesso o nella verifica fiscale non sono esaminabili in cassazione se il ricorso non riporta in modo autosufficiente il contenuto degli atti contestati e la loro effettiva deduzione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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