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Ordinanza

Ordinanza n. 5617/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del giudizio di inidoneità reso ai sensi dell'art. 24, punto 9, D.M. 9 settembre 2022 n. 168, in data 22 luglio 2025 dalla Commissione attitudinale per l'accertamento dei requisiti psicofisici per la selezione di Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 16 commissari tecnici biologi del ruolo dei biologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, (concorso per il reclutamento di n. 133 commissari tecnici, indetto con D.C.P. del 20 marzo 2025); - della relazione psicologica ex art. 24, comma 7, lett. a) I par., D.M. n. 168/2022; - del provvedimento di esclusione dal concorso finalizzato alla selezione di n. 16 commissari tecnici biologi del ruolo dei biologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi la scheda sintetica di valutazione psicodiagnostica, il giudizio espresso dallo psicologo di P.S., i verbali inerenti i colloqui intercorsi con la commissione attitudinale; - della graduatoria dei candidati vincitori e di quella per l'immissione in ruolo ove nelle more approvate.

Giustizia amministrativa202509423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale, relazione psicologica e conseguente esclusione dal concorso per commissari tecnici biologi della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale reso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici, la relazione psicologica, gli atti della valutazione psicodiagnostica e il provvedimento di esclusione dal concorso. In sede cautelare, il TAR aveva respinto la domanda per difetto di adeguato fumus boni iuris; il Consiglio di Stato aveva riformato tale ordinanza e disposto la rivalutazione attitudinale del candidato. In esecuzione, l'Amministrazione ha riconvocato il ricorrente, lo ha dichiarato idoneo e lo ha ammesso alle prove scritte, ma il candidato non le ha superate. Il ricorrente ha contestato che tale esito determinasse la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l'ammissione alle prove fosse avvenuta a pieno titolo e non con riserva e che, comunque, alla data della discussione fosse ancora pendente il termine per impugnare l'esito negativo delle prove scritte.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha dichiarato l'improcedibilità. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l'acquisizione della documentazione relativa alla convocazione del ricorrente alle prove scritte e al loro esito negativo, inclusa la data in cui egli ha avuto conoscenza della mancata superazione delle prove e della conseguente esclusione dalla procedura. La documentazione dovrà essere prodotta entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha inoltre consentito al ricorrente, ove ancora tempestivo, di proporre motivi aggiunti o autonoma impugnazione contro gli esiti delle prove scritte, precisando che la mancata tempestiva impugnazione potrebbe comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La prosecuzione è stata fissata all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 24, punto 9, D.M. 9 settembre 2022, n. 168

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di inidoneità attitudinale impugnato.

  • art. 24, comma 7, lett. a), primo periodo, D.M. 9 settembre 2022, n. 168

    La disposizione è richiamata quale riferimento normativo della relazione psicologica impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio contro l'esclusione da una procedura concorsuale, il candidato viene rivalutato e ammesso alle prove successive ma non le supera, il giudice deve verificare in concreto se permanga l'interesse alla decisione sul precedente atto di esclusione, acquisendo la documentazione sulla convocazione, sull'esito delle prove e sulla data di conoscenza dell'esito negativo.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell'esito negativo di una prova successiva può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione del precedente atto di esclusione, qualora l'esito successivo sia divenuto autonomamente ostativo alla prosecuzione della procedura.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può disporre un incombente istruttorio per accertare la concreta situazione processuale e consentire al ricorrente, se ancora nei termini, di impugnare l'atto sopravvenuto mediante motivi aggiunti o autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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