Sentenza n. 3734/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1473/2024 emessa in data 21 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il loro diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero a provvedere. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e successivamente trasmessa in copia informatica tramite PEC e depositata con il ricorso. Essa non indicava né l'autorità giudiziaria adita né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della quale era chiesta l'esecuzione. Il Collegio ha inoltre esaminato l'applicabilità dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso, la sanabilità del vizio ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., nonché la possibilità di concedere l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura separata e generica non conteneva elementi idonei a identificare la controversia e non poteva considerarsi validamente apposta in calce al ricorso per il solo fatto di essere stata allegata telematicamente al ricorso nativo digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare l'oggetto del mandato e non dimostra, di per sé, che essa sia stata rilasciata prima o contestualmente alla redazione del ricorso. Richiamando il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, il TAR ha ritenuto che la procura speciale debba preesistere o essere coeva al ricorso e che la sua esistenza costituisca requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione. Il vizio non è pertanto rinnovabile o sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Né è stato riconosciuto l'errore scusabile, poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare l'orientamento più prudente. Il rilievo d'ufficio è stato posto in udienza e la mancata presenza del difensore della ricorrente ha escluso la necessità di un ulteriore avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve consentire di individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; se il rilievo è formulato in udienza e il difensore non è presente, l'assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, ed è istituto di stretta interpretazione; non ricorre quando la parte abbia scelto un orientamento meno prudente tra indirizzi interpretativi già esistenti.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo, tra cui la disciplina richiamata in materia di procura.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente la regolarizzazione successiva quando, nel processo amministrativo, l'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La formalità del deposito telematico congiunto consente di considerare la procura apposta in calce ai fini previsti dalla disciplina tecnica, ma non supplisce alla necessità di una procura speciale specifica né prova, da sola, la coevità o anteriorità rispetto alla redazione del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
La previsione generale del patrocinio tecnico giustifica la richiesta di un adempimento specifico e prudente nella formazione della procura speciale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve indicare elementi sufficienti a identificare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura redatta su foglio separato e priva di tali elementi è generica e non abilita validamente il difensore alla proposizione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, e non soltanto alla sua notificazione o al successivo deposito; la mera allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea non dimostra necessariamente tale requisito.
- La procura separata può considerarsi apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, ma tale equiparazione non esonera dal carattere specifico della procura e non trasforma automaticamente una procura generica in procura speciale.
- Quando l'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza al momento della proposizione non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi conoscibili e la parte ha scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
- Se il rilievo d'ufficio è formulato in udienza e il difensore, ritualmente convocato, non vi partecipa, non è necessario un ulteriore avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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