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Sentenza

Sentenza n. 964/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202100732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990 relativo a una domanda di condono edilizio presentata nel 1986

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un manufatto realizzato senza titolo su area comunale e una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della l. 47/1985. Un precedente diniego di sanatoria, adottato nel 2013, era stato annullato dal TAR Puglia con sentenza del 2015 per difetto di istruttoria sulla prova della reiterazione, oltre il quinquennio, del vincolo urbanistico destinato alla viabilità pubblica. A seguito di un giudizio di ottemperanza conclusosi nel 2021, il Comune adottava il preavviso di diniego impugnato, senza tuttavia emanare il provvedimento finale. I ricorrenti sostenevano che il Comune avesse eluso il giudicato, riproponendo sostanzialmente la precedente posizione negativa; che l’istruttoria fosse unilaterale e preordinata al rigetto, in violazione del contraddittorio; che il vincolo urbanistico fosse stato erroneamente qualificato come conformativo anziché espropriativo, in contrasto con il giudicato; e che il preavviso si fondasse su circostanze fattuali errate o non documentate, concernenti la trasformazione dei manufatti e la sicurezza dell’area. Il Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché il preavviso di diniego è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione del Comune. Il preavviso di diniego adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile, perché non conclude il procedimento e non produce effetti definitivi nella sfera giuridica del destinatario. In assenza del provvedimento finale manca quindi un interesse concreto e attuale all’impugnazione. La pendenza del giudizio non può modificare la natura dell’atto né trasformare il preavviso in un provvedimento definitivo. Pur definendo la causa in rito, il Collegio ha precisato il perimetro conformativo che il Comune dovrà rispettare nell’emanazione del provvedimento finale. In particolare, è coperta da giudicato la qualificazione del vincolo previsto dal PRG del 1974 come vincolo espropriativo soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 327/2001, nonché la necessità di dimostrarne la reiterazione oltre il quinquennio; il Comune non potrà quindi riqualificarlo come vincolo conformativo. Inoltre, le contestazioni relative alla sicurezza dell’area e alla trasformazione dei manufatti non potranno fondare il provvedimento definitivo se non saranno supportate da adeguati accertamenti tecnici e da documentazione verificabile. La richiesta congiunta di rinvio per un componimento bonario è stata respinta, considerata la durata del giudizio e la necessità di indirizzare l’esercizio del potere amministrativo ancora non esaurito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva e non autonomamente impugnabile in assenza del provvedimento finale.

  • art. 9 d.P.R. 327/2001

    vincolo espropriativo soggetto a decadenza

    La qualificazione del vincolo urbanistico come espropriativo e la conseguente necessità di provarne la reiterazione oltre il quinquennio costituiscono, nel caso concreto, statuizioni coperte da giudicato e vincolanti per la successiva attività amministrativa.

  • l. 47/1985

    domanda di condono edilizio

    La domanda di condono oggetto del procedimento era stata presentata nel 1986 ai sensi della normativa sul condono edilizio.

Massime di principio

  • Il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e, in assenza del provvedimento finale, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse concreto e attuale.
  • La mancata conclusione del procedimento, anche quando dipenda dalla pendenza del giudizio instaurato contro il preavviso di diniego, non altera la natura endoprocedimentale dell’atto né lo rende definitivo o autonomamente lesivo.
  • Quando una sentenza abbia qualificato un vincolo urbanistico come espropriativo e abbia imposto la prova della sua reiterazione oltre il quinquennio, tale statuizione vincola l’amministrazione in sede di riedizione del potere e non può essere elusa mediante una successiva riqualificazione del vincolo come conformativo.
  • Nel provvedimento definitivo adottato in riedizione del potere, motivi ostativi concernenti condizioni di sicurezza o trasformazioni materiali dell’opera possono essere utilizzati solo se sostenuti da adeguati accertamenti tecnici e da documentazione verificabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli urbanisticiPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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