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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15503/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) censura di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro (anche per connessione con altra indagine calabrese) e omissione di motivazione su tale punto, estesa anche ai capi 7 e 11; (2) vizio di motivazione e manifesta illogicità relativamente alla gravità indiziaria sul capo 1 (associazione finalizzata al traffico di cocaina), sostenendo che le intercettazioni e altri elementi non provano la gestione dell'organizzazione né il ruolo attribuito a Riitano (si contesta anche la data di cattura indicata); (3) carenza motivazionale e contraddittorietà circa i capi 7 (falsificazione del passaporto, 2018) e 11 (concorso in corruzione), in quanto il falso sarebbe antecedente all'attività associativa dedotta (operante dal marzo 2019) e quindi non correlabile ai traffici contestati; (4) violazione dei criteri per le esigenze cautelari e illogicità della custodia carceraria, per aver il Tribunale motivato soltanto con il 'grave fatto' senza considerare il tempo trascorso e l'assenza di contestazione dei reati-fine in capo a Riitano.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: il Tribunale di Firenze aveva adeguatamente motivato l'esclusione di connessione con l'indagine calabrese e la permanenza di due distinte associazioni; la valutazione della gravità indiziaria è stata ritenuta congrua e logica, fondata su intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di polizia giudiziaria, sequestri e sulla posizione del ricorrente (incluso il soprannome "Cassano" emergente dalle conversazioni), nonché sulla falsificazione del passaporto e sul sistema corruttivo documentato; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in cassazione sui fatti e sulle valutazioni probatorie, ammettendo la revisione solo per travisamento della prova o manifesta illogicità; la misura custodiale è stata ritenuta adeguata alla luce del regime presuntivo per le associazioni di traffico di stupefacenti (art. 275, comma 3) e delle esigenze di fuga, di recidiva e di inquinamento probatorio, anche tenuto conto della precedente latitanza e del sistema di falsificazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre inosservanza di legge e vizi motivazionali nella motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha esaminato i profili alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regola sull'ordinanza 'genetica' e sulla motivazione che il giudice del riesame deve integrare; la Corte ricorda che l'ordinanza di riesame integra/assicura la motivazione del G.i.p.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte afferma che la negazione dei gravi indizi in cassazione è possibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che le esigenze di custodia siano state adeguatamente motivate (pericolo di fuga, inquinamento, recidiva).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per il regime presuntivo relativo alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e non vinta dalle deduzioni difensive.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Norme sui reati in materia di stupefacenti e sull'associazione finalizzata al traffico: i capi di imputazione sono formulati ai sensi di tali disposizioni e la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per associazione transcontinentale di traffico di stupefacenti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Citata nella discussione sulla qualificazione aggravata per collegamenti con la 'ndrangheta: la Corte ha rilevato che l'associazione oggetto del capo 1 non era caratterizzata dall'aggravante ex art. 416-bis.1.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà.

  • art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha trattato i motivi nei limiti necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • La censura di incompetenza territoriale richiede che il ricorrente confronti e articoli esplicitamente la motivazione del giudice di merito; la mancata pronuncia sulla competenza è rilevabile solo se la motivazione è effettivamente omessa o manifestamente carente.
  • In cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato: non si riconsiderano i fatti né si rivalutano le intercettazioni salvo il caso di travisamento della prova o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni e le risultanze di polizia giudiziaria possono costituire elemento idoneo a integrare la gravità indiziaria se lette nel loro insieme e connessi ad altri riscontri (sequestri, documenti, modalità operative).
  • Per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti opera un regime presuntivo che rende più agevole, in sede cautelare, la sussistenza delle esigenze cautelari; il tempo trascorso dalla commissione dei fatti è un elemento da valutare ma non necessariamente esclude la custodia cautelare.
  • La contestazione di reati antecedenti all'attività associativa non esclude automaticamente la loro rilevanza cautelare se tali condotte sono funzionalmente connesse alla latitanza o alla capacità dell'indagato di sottrarsi all'azione penale (es. falsificazione di documenti di espatrio).
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto, mancanza o manifesta illogicità della motivazione o travisamento della prova; semplici proponimenti alternativi o diversa lettura dei fatti non sono sufficienti.

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