Cassazione Penale, Sentenza n. 15503/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) censura di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore dell'Autorità giudiziaria di Catanzaro (anche per connessione con altra indagine calabrese) e omissione di motivazione su tale punto, estesa anche ai capi 7 e 11; (2) vizio di motivazione e manifesta illogicità relativamente alla gravità indiziaria sul capo 1 (associazione finalizzata al traffico di cocaina), sostenendo che le intercettazioni e altri elementi non provano la gestione dell'organizzazione né il ruolo attribuito a Riitano (si contesta anche la data di cattura indicata); (3) carenza motivazionale e contraddittorietà circa i capi 7 (falsificazione del passaporto, 2018) e 11 (concorso in corruzione), in quanto il falso sarebbe antecedente all'attività associativa dedotta (operante dal marzo 2019) e quindi non correlabile ai traffici contestati; (4) violazione dei criteri per le esigenze cautelari e illogicità della custodia carceraria, per aver il Tribunale motivato soltanto con il 'grave fatto' senza considerare il tempo trascorso e l'assenza di contestazione dei reati-fine in capo a Riitano.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: il Tribunale di Firenze aveva adeguatamente motivato l'esclusione di connessione con l'indagine calabrese e la permanenza di due distinte associazioni; la valutazione della gravità indiziaria è stata ritenuta congrua e logica, fondata su intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di polizia giudiziaria, sequestri e sulla posizione del ricorrente (incluso il soprannome "Cassano" emergente dalle conversazioni), nonché sulla falsificazione del passaporto e sul sistema corruttivo documentato; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in cassazione sui fatti e sulle valutazioni probatorie, ammettendo la revisione solo per travisamento della prova o manifesta illogicità; la misura custodiale è stata ritenuta adeguata alla luce del regime presuntivo per le associazioni di traffico di stupefacenti (art. 275, comma 3) e delle esigenze di fuga, di recidiva e di inquinamento probatorio, anche tenuto conto della precedente latitanza e del sistema di falsificazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre inosservanza di legge e vizi motivazionali nella motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha esaminato i profili alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.
art. 292 cod. proc. pen.
Regola sull'ordinanza 'genetica' e sulla motivazione che il giudice del riesame deve integrare; la Corte ricorda che l'ordinanza di riesame integra/assicura la motivazione del G.i.p.
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte afferma che la negazione dei gravi indizi in cassazione è possibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che le esigenze di custodia siano state adeguatamente motivate (pericolo di fuga, inquinamento, recidiva).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il regime presuntivo relativo alle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e non vinta dalle deduzioni difensive.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
Norme sui reati in materia di stupefacenti e sull'associazione finalizzata al traffico: i capi di imputazione sono formulati ai sensi di tali disposizioni e la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per associazione transcontinentale di traffico di stupefacenti.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Citata nella discussione sulla qualificazione aggravata per collegamenti con la 'ndrangheta: la Corte ha rilevato che l'associazione oggetto del capo 1 non era caratterizzata dall'aggravante ex art. 416-bis.1.
art. 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà.
art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso; la Corte ha trattato i motivi nei limiti necessari alla motivazione.
Massime di principio
- La censura di incompetenza territoriale richiede che il ricorrente confronti e articoli esplicitamente la motivazione del giudice di merito; la mancata pronuncia sulla competenza è rilevabile solo se la motivazione è effettivamente omessa o manifestamente carente.
- In cassazione sulle misure cautelari il sindacato è limitato: non si riconsiderano i fatti né si rivalutano le intercettazioni salvo il caso di travisamento della prova o di manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni e le risultanze di polizia giudiziaria possono costituire elemento idoneo a integrare la gravità indiziaria se lette nel loro insieme e connessi ad altri riscontri (sequestri, documenti, modalità operative).
- Per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti opera un regime presuntivo che rende più agevole, in sede cautelare, la sussistenza delle esigenze cautelari; il tempo trascorso dalla commissione dei fatti è un elemento da valutare ma non necessariamente esclude la custodia cautelare.
- La contestazione di reati antecedenti all'attività associativa non esclude automaticamente la loro rilevanza cautelare se tali condotte sono funzionalmente connesse alla latitanza o alla capacità dell'indagato di sottrarsi all'azione penale (es. falsificazione di documenti di espatrio).
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto, mancanza o manifesta illogicità della motivazione o travisamento della prova; semplici proponimenti alternativi o diversa lettura dei fatti non sono sufficienti.
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