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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40341/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Castrovillari e confermato la responsabilità per il reato di ricettazione di un assegno. I motivi dedotti sono quattro: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la conferma dell'ordinanza istruttoria di revoca della prova testimoniale a discarico senza valutare le ragioni che legittimavano la sua ammissione; (2) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per mancata considerazione della provenienza dell'assegno, della buona fede dell'imputato e, quindi, del requisito soggettivo del reato; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione; (4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura della pena, ritenuta eccessiva, e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e generico: la revoca della prova a discarico è stata motivata dalla Corte territoriale con l'accertata superfluità della prova, dato l'esito dell'istruttoria che aveva evidenziato l'inverosimile e incompleta indicazione della provenienza dell'assegno. Il secondo motivo è stato qualificato anch'esso come reiterativo; la Corte d'appello ha fornito ragioni di fatto che dimostravano il carattere generico e inverosimile della versione difensiva e ha richiamato giurisprudenza secondo cui l'assenza di indicazioni attendibili circa la provenienza e la natura del bene può integrare la consapevolezza dell'illiceità. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: l'attenuante della ricettazione lieve è esclusa quando il danno patrimoniale non sia di lieve entità, e per assegni in bianco il valore da considerare è quello della loro potenziale utilizzabilità (qui €5.300), non ritenuto lieve. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte territoriale ha ridotto la pena al minimo edittale pur riconoscendo la recidiva e ha motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando i numerosi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. in l. 176/2020)

    Norma procedurale richiamata per le forme di esame del ricorso; la Corte ha applicato le modalità previste per l'esame del ricorso a norma del citato decreto-legge convertito.

  • art. 16, dl. 30/12/2021 n.228 (conv. in l. 15/2022)

    Richiamata per l'applicabilità delle disposizioni emergenziali e procedurali nell'esame del ricorso di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La norma è stata richiamata per motivare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma sul trattamento della recidiva. La Corte ha valutato la recidiva ai fini dell'aumento della pena, pur riducendo complessivamente la misura al minimo edittale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato il principio secondo cui il giudice del merito valuta i presupposti e l'ampiezza delle circostanze attenuanti; la Corte di legittimità ha ricordato che tale giudizio di fatto è insindacabile se motivato e non contraddittorio.

  • Giurisprudenza indicata nella sentenza (es. Sez. 2 n. 20193/2017, Kebe; Sez. 2 n. 53017/2016, Alotta; Sez. 2 n. 34522/2019, Anastasi; Sez. 2 n. 24075/2015, Dicecca; Sez. 2 n. 31169/2006, Pomettini)

    La Corte ha fatto riferimento a precedenti di legittimità che affermano: (i) l'assenza di indicazioni attendibili circa la provenienza di un bene, unitamente alla natura del bene, può suffragare la consapevolezza della sua provenienza illecita; (ii) per assegni in bianco il valore rilevante è quello della potenziale utilizzabilità, rendendo spesso esclusa l'attenuante della lievità.

Massime di principio

  • La revoca di una prova testimoniale a discarico è legittima se la Corte ritiene, sulla base degli atti istruttori, che la prova sia superflua o generica; in cassazione i motivi che si limitano a contestare tale valutazione senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale risultano reiterativi e inammissibili.
  • Nel reato di ricettazione la mancanza di indicazioni credibili circa la provenienza del bene, unita alla natura del bene stesso, può giustificare il convincimento della consapevolezza dell'illiceità da parte dell'imputato anche in assenza di prova diretta della sua conoscenza.
  • Per assegni in bianco il valore utile ai fini della valutazione della rilevanza del fatto è la potenziale utilizzabilità e non il valore del supporto cartaceo; quindi l'attenuante della ricettazione lieve è spesso esclusa quando il danno potenziale non è né trascurabile né di lieve entità.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice del merito che la Corte di legittimità sindaca solo nei limiti della verifica della congruità e non contraddittorietà della motivazione; precedenti penali specifici possono giustificare l'esclusione delle attenuanti.
  • I ricorsi per cassazione formulati in termini generici o reiterativi rispetto a questioni già esaminate dalla corte territoriale rischiano l'inammissibilità; l'inammissibilità per colpa può comportare la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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