Cassazione Penale, Ordinanza n. 30736/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva ridotto la pena a 6 mesi di reclusione ed euro 800 di multa, ritenendolo responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Torino il 17 ottobre 2023. L'unico motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; la difesa sosteneva, in sostanza, che la quantità di sostanza fosse contenuta e che l'attenuante dovesse essere applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 62 n. 4 c.p., osservando che la Corte di appello aveva escluso l'attenuante con motivazione non irragionevole valorizzando la diversa qualità e varietà delle sostanze illecitamente detenute, non limitate a 0,45 grammi di eroina ma comprendenti anche due involucri di cocaina e due di crack, oltre al fatto che l'imputato, ingerendo gli ovuli, si era anche sentito male. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di valutazioni di merito non manifestamente illogiche, non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come norma incriminatrice dei fatti di detenzione di stupefacenti in lieve entità contestati all'imputato
art. 337 c.p.
richiamato come secondo reato contestato, relativo a resistenza a pubblico ufficiale
art. 62 n. 4 c.p.
attenuante invocata dalla difesa per il preteso danno patrimoniale di speciale tenuità; negata perché incompatibile con la qualità complessiva della sostanza detenuta e con le modalità del fatto
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente, a seguito della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico la complessiva qualità e articolazione della sostanza stupefacente detenuta, non potendosi isolare un solo dato quantitativo favorevole alla difesa.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso censure che, pur formalmente rivolte alla motivazione, si risolvano nella richiesta di un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto.
- La motivazione sulla negazione di un'attenuante è insindacabile in cassazione quando non presenti manifeste illogicità o contraddizioni decisive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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