Sentenza del 13/02/2015 n. 2929 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. Il contribuente aveva versato la prima e la terza rata del condono, ma non aveva pagato la seconda rata entro il termine previsto. Secondo l'Agenzia, tale pagamento parziale rendeva inefficace la definizione agevolata e comportava la decadenza dal beneficio, mentre la CTR aveva ritenuto comunque valida la sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente contro il provvedimento di decadenza. La Corte ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è subordinato all'integrale pagamento delle somme dovute, sia in unica soluzione sia mediante rateizzazione. Il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata determina l'inefficacia della domanda e la perdita dei benefici, senza che l'errore possa essere considerato scusabile. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto.
La definizione degli omessi o tardivi versamenti mediante pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni, produce effetti solo se il contribuente paga integralmente e tempestivamente tutte le somme dovute. Il pagamento parziale o il mancato pagamento di una rata rende inefficace la domanda di condono.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni che in altri tipi di condono attribuiscono efficacia alla definizione anche in assenza di integrale pagamento sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente al condono previsto dall'art. 9-bis.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione della legge come motivo di ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte ha deciso direttamente la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Il riferimento serve a evidenziare che, nel condono ex art. 9-bis, l'importo dovuto era già determinato nella dichiarazione integrativa e non richiedeva una preventiva attività di liquidazione da parte dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale come condizione, il contribuente deve rispettare integralmente tutte le scadenze: il pagamento della prima rata non è sufficiente.
- Le regole favorevoli previste per una specifica forma di condono non possono essere estese ad altre fattispecie se hanno natura eccezionale.
- In assenza di una disposizione espressa che consenta di sanare il pagamento parziale o tardivo, l'omissione di una rata comporta normalmente la perdita del beneficio e la prosecuzione della pretesa tributaria ordinaria.
- La distinzione tra condoni premiali e condoni clemenziali è rilevante: nei condoni clemenziali, come quello esaminato, il beneficio deriva esclusivamente dall'integrale pagamento delle somme già determinate.
- Un errore nel pagamento o nel rispetto delle scadenze non è automaticamente scusabile; occorrono circostanze riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza applicabile.
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