Sentenza n. 910/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Calabria n. 337/2023; nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 337/2023, già oggetto di precedente giudizio di ottemperanza, nonché ritardo nell’esecuzione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un nuovo giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, deducendo la perdurante inottemperanza della Prefettura di Cosenza alla sentenza n. 337/2023, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo. La precedente sentenza di ottemperanza n. 866/2024 aveva accertato la mancata attuazione della pronuncia e ordinato all’amministrazione di darvi esecuzione entro trenta giorni, riservando la nomina del commissario ad acta. Nel corso del nuovo giudizio il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno da ritardo. Tuttavia, con determinazione del 4 marzo 2026, la Prefettura ha comunicato l’archiviazione del procedimento relativo alle istanze di rilascio dei titoli di polizia, a seguito del riscontro della società richiedente circa la mancanza, da parte del ricorrente, delle risorse economiche necessarie a sostenere i costi di locazione fuori sede nelle more dell’assunzione lavorativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’archiviazione del procedimento comunicata dalla Prefettura aveva fatto venir meno l’interesse attuale del ricorrente alla definizione della domanda di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta. La domanda risarcitoria è stata rigettata. Il giudice ha rilevato, innanzitutto, che essa era formulata in modo del tutto generico; inoltre, mancava la prova dell’essenziale presupposto della spettanza del bene della vita richiesto, poiché la sentenza originaria aveva annullato il diniego facendo salvo il riesercizio del potere e lasciando quindi all’amministrazione una residua valutazione discrezionale. Nulla sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
L’azione di ottemperanza è improcedibile quando, per sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio, viene meno l’interesse attuale alla decisione; nel caso concreto, l’archiviazione del procedimento amministrativo ha fatto venir meno l’interesse alla nomina del commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza, richiamato quale strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per il ritardo richiede la specifica allegazione e prova del danno e della spettanza del bene della vita; nel caso concreto la domanda è stata rigettata perché generica e priva della prova della spettanza, anche in ragione della residua discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto o assume una determinazione che rende non più attuale l’interesse del ricorrente alla specifica esecuzione del giudicato e alla nomina del commissario ad acta.
- L’annullamento di un diniego con salvezza del riesercizio del potere non attribuisce automaticamente al privato la spettanza del bene della vita, quando residui in capo all’amministrazione un margine di valutazione discrezionale.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo deve essere specifica e deve dimostrare, oltre al ritardo, la spettanza del bene della vita richiesto; in mancanza di tale prova, la pretesa risarcitoria deve essere rigettata.
- La permanenza di una residua discrezionalità amministrativa, conseguente all’annullamento del provvedimento senza attribuzione diretta del bene richiesto, impedisce di presumere il danno risarcibile derivante dal ritardo nell’adozione del nuovo provvedimento.
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