Ordinanza n. 400/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 304/2024, resa all’esito del giudizio RG 324/2024, della Corte di Appello di Brescia – Sezione Lavoro pubblicata in data 7 gennaio 2025 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Brescia relativa all'accredito del beneficio carta docente per l'anno scolastico 2022/2023 e al pagamento delle spese di giudizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la carta docente anche per l'anno scolastico 2022/2023, condannando il Ministero al relativo accredito e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Il Ministero si è costituito formalmente. Una prima comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale ha attestato la trasmissione al Ministero centrale della sola sentenza di primo grado, senza trasmettere quella d'appello. Una successiva comunicazione ha riferito che Sogei S.p.A. avrebbe accreditato nel borsellino elettronico l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, senza chiarire se l'accredito comprendesse anche la somma riferita all'anno scolastico 2022/2023 riconosciuta in appello. Il giudice ha rilevato l'incertezza sull'integrale esecuzione del giudicato e sulla riferibilità dell'accredito alla sentenza d'appello.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto specifici incombenti istruttori, ordinando al Ministero di chiarire se l'accredito effettuato nel borsellino elettronico riguardi soltanto la sentenza del Tribunale di Bergamo oppure anche la sentenza della Corte di Appello di Brescia, con accredito relativo all'anno scolastico 2022/2023. In caso positivo, l'Amministrazione dovrà documentare l'avvenuto accredito e precisare se l'esecuzione della sentenza d'appello sia stata integrale. La relazione, sottoscritta dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario delegato, dovrà essere depositata entro il 13 aprile 2026. Anche il ricorrente dovrà dichiarare entro la medesima data se vi sia stata esecuzione e in quali termini. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Il Collegio ha evidenziato che, se fosse provato l'accredito anche dell'importo riconosciuto in appello, potrebbe configurarsi la cessazione della materia del contendere, ma tale conclusione non è allo stato certa.
Norme richiamate
Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente, riconosciuto dalla sentenza da eseguire anche per l'anno scolastico 2022/2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione amministrativa non consente di stabilire con certezza se una pronuncia sia stata integralmente eseguita, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di decidere sulla cessazione della materia del contendere o sulle ulteriori misure di esecuzione.
- L'accredito di una somma o di un beneficio in esecuzione di una sentenza deve essere riferito con chiarezza alla pronuncia eseguita e deve consentire di verificare l'integrale corrispondenza tra quanto riconosciuto dal giudicato e quanto effettivamente attribuito al beneficiario.
- La mera comunicazione dell'avvenuto accredito di un importo, se non indica quali capi della sentenza siano stati eseguiti e non è accompagnata da idonea documentazione, non è sufficiente a dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato.
- La possibile cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione della pronuncia non può essere dichiarata quando permanga un'incertezza oggettiva sull'effettivo adempimento dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
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