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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4852/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 05/10/2022 che, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. di Asti, aveva condannato l'imputato a 9 mesi di reclusione per più reati in continuazione: inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.), guida con patente revocata (art. 73 d.lgs. 159/2011) e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Il motivo principale del ricorso in Cassazione è il vizio di motivazione relativo al capo c): il ricorrente sosteneva di non aver violato la prescrizione di soggiorno perché si era allontanato dal domicilio in una fascia oraria autorizzata; lamentava che la Corte di appello non aveva considerato tale censura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello aveva già motivato l'infondatezza degli altri motivi (ad esclusione del primo, accolto). La Corte d'Appello aveva infatti accertato che, con riferimento al capo c), l'imputato era stato sorpreso in un hotel con una donna per circa un'ora e che l'allontanamento non era finalizzato all'attività lavorativa autorizzata: la finalità dell'uscita (e non il solo orario) è rilevante per valutare la violazione della prescrizione. L'atto di appello è stato ritenuto generico e privo di ricostruzione alternativa dei fatti, perciò la decisione di secondo grado è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    Usato per qualificare l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità; richiamato tra le imputazioni per comportamenti non conformi alle prescrizioni imposte dall'Autorità

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato in relazione alla guida non autorizzata con patente revocata: norma applicata per la fattispecie di guida malgrado la revoca della patente

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Prevede la fattispecie del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che non osserva gli obblighi e/o le prescrizioni; la Corte ha ritenuto che la violazione delle prescrizioni accessorie possa integrare il reato previsto dal comma 2

  • art. 8 d.lgs. n. 159/2011

    Elenca gli obblighi e le prescrizioni che possono essere imposte al sorvegliato; la sentenza sottolinea che le prescrizioni specificano le modalita' (quomodo facere) e la loro violazione ha efficacia integrativa del precetto penale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile

  • Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come principio per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; dalla Corte è stato comunque ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la condanna pecuniaria

  • Giurisprudenza citata: Sez.1, n. 12889 del 26/02/2018 (Tagliapietra, Rv. 272612)

    Citata per sostenere il principio secondo cui le prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale integrano il precetto penale e la loro violazione puo' costituire reato

Massime di principio

  • In tema di violazione di prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale, non è decisivo il solo orario di allontanamento: rileva la finalità dell'uscita. Occorre provare che l'allontanamento era effettivamente giustificato dall'attività autorizzata.
  • Le prescrizioni accessorie imposte con la misura di prevenzione (art. 8 d.lgs. n.159/2011) integrano il precetto penale relativo all'art. 75 e la loro violazione può essere sanzionata penalmente.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di grado precedente: motivi generici che non forniscono una ricostruzione alternativa dei fatti possono comportare l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.
  • La Corte di legittimità richiede concretezza e precisione nella doglianza: indicare soltanto un orario favorevole non equivale a dimostrare che la finalità dell'uscita fosse compatibile con la prescrizione imposta.
  • La condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende può essere disposta anche per ricorsi ritenuti inammissibili quando non emergono elementi che giustifichino l'esonero dalla responsabilità per l'atto di impugnazione.

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