Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio/valutazione di insufficienza della prova orale sostenuta dalla ricorrente nella procedura concorsuale indetta con la delibera ART n. 105/24 dell’11 luglio 2024 per il reclutamento di complessive 12 unità di personale nell’area dei funzionari, con specifico riferimento al profilo professionale contrassegnato dal codice FG-REG - “Giurista con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti” e della conseguente esclusione dal concorso medesimo; - di tutti i verbali della richiamata procedura concorsuale, ivi compreso il verbale n. 5, relativo alle sedute della Commissione dei giorni 17-18-19 giugno 2025, sia nella parte relativa alla valutazione della prova orale dell’avv. -OMISSIS- che nella parte in cui è scritto che le domande da sottoporre ai candidati sarebbero state scelte “di volta in volta… da ciascuno dei componenti” la Commissione di concorso; - per quanto occorrer possa, della delibera ART n. 105/24 dell’11 luglio 2024 di indizione del Concorso e del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale di ART, nella parte in cui non prevedono espressamente che i quesiti della prova orale debbano essere soggetti ad estrazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; - con riserva di successiva integrazione dell’impugnazione (motivi aggiunti) ed estensione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (allo stato coperti da anonimato), allorquando verrà pubblicata la graduatoria finale del Concorso; - con l’ulteriore riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co. 5 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7/11/2025: - del verbale della Commissione n. -OMISSIS-, relativo alle riunioni del periodo 17 luglio – 9 settembre 2025, non pubblicato ma prodotto in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, per conto di -OMISSIS-, in data 03.10.25; - della tabella (anonimizzata) riportante il “Punteggio titoli” conseguito dai candidati al Concorso di cui è causa, pubblicata sul Portale di -OMISSIS- in data 12.09.25.

Giustizia amministrativa202502181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di insufficienza della prova orale e conseguente esclusione da una procedura concorsuale, nonché verbali della commissione relativi alle modalità di predisposizione e scelta dei quesiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta con 30 punti, aveva ottenuto 18 punti nella prova orale, di cui 3 per la lingua inglese, senza raggiungere il punteggio minimo richiesto. Ha impugnato il giudizio di insufficienza, l’esclusione, i verbali della commissione e, per quanto occorresse, il bando e il regolamento dell’Autorità, lamentando in particolare che le domande della prova orale fossero individuate di volta in volta dai singoli commissari, anziché essere sottoposte a estrazione. La censura si fondava sull’avvenuta previsione, nei sub-criteri fissati dalla commissione, di un numero di domande congruo a consentire anche all’ultimo candidato di scegliere tra più quesiti disponibili; secondo la ricorrente, tale previsione costituiva un autovincolo al ricorso a una procedura di estrazione, coerente con l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche un successivo verbale della commissione e la tabella anonimizzata dei punteggi attribuiti ai titoli, deducendo i medesimi profili di illegittimità. In sede cautelare il TAR aveva disposto l’ammissione con riserva alla ripetizione della prova orale.

La decisione

Dopo l’ordinanza cautelare, la commissione ha riconvocato la ricorrente e un altro candidato, predisponendo un numero congruo di quesiti e quattro buste, due in più rispetto ai candidati ammessi, e ha svolto una nuova prova orale il 10 dicembre 2025. La ricorrente ha conseguito 14 punti, ancora insufficienti per l’idoneità. Poiché la nuova prova orale ha determinato l’adozione di un nuovo esito non satisfattivo e ha quindi sostituito, quanto agli effetti lesivi, il precedente provvedimento impugnato, è venuto meno l’interesse attuale alla decisione sul ricorso e sui motivi aggiunti. Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle modalità originarie di formulazione dei quesiti, dichiarando entrambe le impugnazioni improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della definizione meramente processuale.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    “Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del colloquio, le domande saranno determinate in numero congruo, affinché anche l’ultimo candidato possa scegliere tra più quesiti disponibili”

    La disposizione è stata richiamata in sede cautelare quale parametro della procedura di estrazione o scelta dei quesiti; il TAR aveva ritenuto che, pur non essendo direttamente applicabile all’Autorità dotata di autonomia organizzativa e regolamentare, la previsione della commissione potesse avere integrato un autovincolo.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nell’atto introduttivo per la riserva di proporre separatamente domanda risarcitoria; la sentenza non decide tale domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, in esecuzione di una misura cautelare, di un nuovo provvedimento che sostituisce quello originariamente impugnato e produce un nuovo esito lesivo privo di effetti satisfattivi per il ricorrente determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione originaria, che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la riedizione della prova concorsuale non conduce a un risultato favorevole per il candidato, la nuova prova e il relativo esito possono rendere improcedibile l’impugnazione del precedente giudizio, senza che il giudice debba esaminare nel merito i vizi dedotti contro la prima valutazione, salvo la permanenza di uno specifico interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.