Cassazione Penale, Sentenza n. 27407/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; il ricorrente denunciava omissione e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (illecita detenzione e traffico di stupefacenti). In particolare la difesa contestava la valutazione di singoli elementi probatori (quantitativo di denaro rinvenuto, sistema di videosorveglianza, modalità di occultamento/dispersione della droga, dichiarazioni del teste Barbera e altre risultanze investigative).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale di riesame adeguata, lineare e coerente e ha richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi probatori, potendo intervenire solo in caso di mancanza della motivazione, di manifesta illogicità o di contraddittorietà rilevante. Il Tribunale aveva valutato congiuntamente più acquisizioni processuali (odore di marijuana, elevata somma di denaro, buste in cellophane tipiche per confezionamento, droga occultata in un pozzetto del terrazzino, ritardo nell'apertura della porta, rumore di scarico, osservazioni sulla persona) e aveva formato un quadro indiziario grave. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso laddove la difesa richiamava consulenze tecniche non integralmente allegate. Conseguenze: confermata l'inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un importo di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; ordinata la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma richiamata come titolo del ricorso al Tribunale della libertà (strada procedurale per impugnare misure cautelari). La Corte non entra nel merito della sua applicazione sostanziale, limitandosi a constatare che l'impugnazione al riesame era stata giudicata e motivata.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale sostanziale che disciplina i reati connessi allo stupefacente; è il fatto-reato per cui è stata disposta la misura custodiale nei confronti del ricorrente.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del gravame in Cassazione (vizio di motivazione omessa o contraddittoria). La Corte interpreta restrittivamente tale motivo: è sindacabile solo la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà rilevante della motivazione, non una diversa valutazione probatoria.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, allegare gli atti che assume travisati. La Corte ha rigettato censure fondate su consulenze tecniche non integralmente allegate, richiamando l'onere di allegazione e la limitata rilevanza di omissioni della cancelleria.
art. 94 disp. att. c.p.p. (co.10-ter richiamato)
Norme procedurali riguardanti comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ordina la trasmissione della copia del provvedimento al direttore per gli adempimenti previsti.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, pur ritenendo equo applicare una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito: può intervenire solo per vizio della motivazione grave (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà rilevante).
- Le censure che in realtà mirano a ottenere una diversa ricostruzione fattuale o una diversa comparazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone l'allegazione integrale degli atti e delle consulenze su cui si fondano le doglianze; richiamare documenti senza allegarli rende il motivo generico e inammissibile.
- Decisioni 'doppia conforme' (analoga valutazione nei diversi gradi) rafforzano la tenuta del quadro indiziario e rendono più difficile il sindacato di legittimità.
- Per giustificare una misura cautelare in carcere è sufficiente un quadro indiziario grave formato dalla convergenza di più elementi (segnalazioni investigative, riscontri materiali, comportamenti dell'indagato), anche se ogni singolo elemento potrebbe risultare contestabile isolatamente.
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