Sentenza del 12/03/2021 n. 6966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato il ricorso introduttivo della societa' contribuente. In pratica gli avvisi di accertamento IVA sono stati confermati perché la societa' ha operato nelle acque della laguna di Venezia senza la licenza prevista dalla normativa regionale. Le spese sono state compensate fra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia deduceva che la CTR aveva erroneamente riconosciuto l'esenzione IVA prevista dall'art.10, n.14 del DPR n.633/1972 senza tener conto che la norma richiede che le prestazioni siano effettuate da soggetti "abilitati" e che, per le acque lagunari di Venezia, la legge regionale Veneto n.63/1993 imponeva il possesso di specifica licenza/autorizzazione per i servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi acqueo e noleggio con conducente). La CTR aveva ritenuto irrilevante la mancanza di tale autorizzazione; l'Agenzia sosteneva invece che l'assenza della licenza regionale preclude l'applicazione dell'esenzione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, art. 10, n. 14
esenzione IVA per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, fluviale e lagunare
L'esenzione si applica solo se le prestazioni sono rese da soggetti "abilitati"; il requisito dell'abilitazione e' condizione di efficacia del beneficio fiscale.
Legge Regionale Veneto n. 63 del 1993, articoli 1-3-4-5
Per la laguna di Venezia ... i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5
Per le attivita' di trasporto svolte nelle acque lagunari la normativa regionale impone il possesso di licenza/autorizzazione per esercitare legalmente il servizio; tale requisito e' indispensabile anche ai fini dell'applicazione dell'esenzione IVA prevista dalla normativa nazionale.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 361 (regolamento per la navigazione interna)
Richiamato dalla normativa regionale per definire i casi di navigazione promiscua e il quadro regolatorio della navigazione interna; contribuisce a delimitare l'ambito di applicazione della disciplina regionale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, nn. 13285-20402 del 2006
La giurisprudenza conferma la necessita' dei provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge regionale per lo svolgimento dei servizi di trasporto nella laguna; l'assenza di tali provvedimenti comporta l'illegittimita' dell'attivita'.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per il trasporto acqueo di persone opera solo se il servizio e' prestato da soggetti in possesso delle abilitazioni/licenze previste dalla normativa applicabile; la mera qualifica dell'imbarcazione non e' sufficiente.
- Se l'attivita' di trasporto si svolge in aree (es. laguna di Venezia) soggette a disciplina regionale speciale, va verificato il rispetto dei requisiti amministrativi regionali: la loro violazione preclude il beneficio fiscale nazionale.
- Il giudice di merito non puo' dichiarare l'irrilevanza di un requisito normativo espressamente previsto per l'esenzione; la Corte di Cassazione puo' cassare senza rinvio e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In controversie che sollevano una questione giuridica nuova la Corte puo' compensare le spese tra le parti.
- Per ottenere protezione dall'accertamento fiscale e' necessario non solo soddisfare i requisiti fiscali formali ma anche quelli amministrativi/abilitativi imposti dalla normativa territoriale competente.
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