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Sentenza

Sentenza n. 396/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 267/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 267/2024 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del beneficio della carta del docente e al pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del giudizio era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario fosse attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e che provvedesse entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce la base del beneficio economico riconosciuto alle ricorrenti dal giudice del lavoro, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall'Amministrazione in forza del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione rende procedibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, compresa la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita, comporta l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di esecuzione integrale del giudicato, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere investito del compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'adempimento, anche mediante funzionari delegati e il coordinamento con le strutture organizzative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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