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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32498/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre motivi: 1) vizio ai sensi dell'art. 605 co.1 lett. e) in relazione all'art. 274 co.1 lett. c) c.p.p.: le intercettazioni e le dichiarazioni dimostrerebbero solo che l'intermediario (Hassan Bonou) chiedeva ai connazionali di restituire parte della paga, senza prova che le somme fossero state consegnate al ricorrente; si contesta la paternità dei prospetti con la dicitura "differenza" e si sostiene il travisamento delle conversazioni e delle dichiarazioni dei lavoratori; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 603-bis c.p.: si contesta l'insussistenza di elementi che dimostrino una sistematicità e reiterazione del sotto pagamento rispetto ai contratti collettivi e l'assenza di prova dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché la mancata valutazione del profilo quantitativo delle retribuzioni; 3) vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.: si contesta la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, evidenziando la diversa posizione del ricorrente rispetto agli altri soggetti (ruolo non assimilabile a quello del caporale), il breve arco temporale dei fatti, l'assenza di precedenti e la scarsa entità delle differenze retributive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché il tribunale aveva compiutamente valutato conversazioni intercettate, dichiarazioni e documenti che, con riferimento ai prospetti retributivi predisposti dall'indagato e alla dicitura "differenza", consentivano di ricostruire una prassi diffusa e abituale di lavoro per ore superiori a quelle ufficiali con conseguente decurtazione delle retribuzioni e restituzione al datore di lavoro. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo: il tribunale aveva motivatamente ritenuto sussistente un pericolo di reiterazione in ragione del modus operandi, della personalità dell'indagato e del contesto, conformandosi ai parametri di valutazione prognostica giurisprudenziali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e valutazione di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, è stato altresì condannato a versare in via equitativa € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma sullo sfruttamento lavorativo. La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (intercettazioni, documenti e dichiarazioni) fossero compatibili con l'ipotesi di una prassi sistematica di sottopagamento e sfruttamento prevista dall'art. 603-bis.

  • art. 605 co.1 lett. e) cod. proc. pen.

    Censura imputabile nei ricorsi per cassazione. Il motivo proposto era fondato sulla presunta travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto la censura infondata poiché la valutazione probatoria appartiene al giudice del merito e non risultano vizi manifesti.

  • art. 274 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda le intercettazioni e la loro utilizzabilità/valutazione. La Corte ha ritenuto che le intercettazioni, unite ad altri elementi documentali e dichiarativi, costituissero indizi rilevanti e adeguatamente motivati.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione per la Cassazione relativi a vizio di motivazione e travisamento di fatti. La Corte ha ritenuto le doglianze inerenti al pericolo di reiterazione non sufficienti a dimostrare vizi nella motivazione del giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese in caso di inammissibilità. Applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione all'applicazione della misura equitativa alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto un versamento di € 3.000,00 non ravvisando colpa grave nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di riesame e di legittimità, la decisione sul mantenimento di misure cautelari può fondarsi su un complesso di elementi (intercettazioni, documenti contabili, dichiarazioni) che, anche se singolarmente discutibili, nel loro insieme possono formare un quadro indiziario sufficiente.
  • Il semplice offrire interpretazioni alternative dei fatti o una rivalutazione dei dati non è sufficiente a dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento della motivazione: occorre provare difetti di macroscopica evidenza.
  • La dicitura 'differenza' o altri prospetti contabili predisposti dal datore possono assumere valore probatorio rilevante se contestualizzati e collegati ad altri elementi che indicano la restituzione di parte della retribuzione.
  • Per la valutazione del pericolo di reiterazione ai fini cautelari è rilevante il modus operandi, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; non è necessario dimostrare l'esistenza di immediate occasioni per recidivare.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi di presunto sfruttamento lavorativo è necessario non solo contestare singoli elementi, ma fornire elementi che incidano sulla complessiva valutazione prognostica e sul quadro indiziario complessivo.

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