Sentenza n. 862/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Castrovillari
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 368/2024, con il quale il Tribunale di Castrovillari aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 234.346,66, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato al Comune il 19 febbraio 2025. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'obbligo di pagamento e ha chiesto l'esecuzione del titolo, oltre agli interessi. La legittimazione ad agire è stata documentata mediante visura camerale, dalla quale risultava il trasferimento dell'azienda dalla società in favore della ricorrente. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il decreto ingiuntivo, non opposto e definitivamente esecutivo, costituiva un titolo giudiziale cui il Comune era obbligato a dare integrale esecuzione. La ricorrente è stata riconosciuta legittimata in ragione del trasferimento d'azienda documentato. Il Comune è stato obbligato a pagare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme risultanti dal decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Quanto agli interessi, il giudice ha ritenuto dovuto il saggio legale, poiché il titolo rinviava al ricorso per decreto ingiuntivo senza indicare un tasso speciale. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Castrovillari, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da esercitare nei successivi 90 giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando sussiste un titolo giurisdizionale definitivo e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione; il giudice può ordinare l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'inerzia successiva.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto e definitivamente esecutivo costituisce un titolo giudiziale suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione intimata l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'obbligo di adempiere integralmente.
- Il soggetto che dimostri, mediante documentazione idonea, di essere subentrato nella posizione creditoria in forza di un trasferimento d'azienda è legittimato a chiedere l'ottemperanza del titolo giudiziale emesso a favore del dante causa.
- Quando il titolo giudiziale riconosce gli interessi rinviando alla domanda monitoria, ma senza individuare un tasso speciale, gli interessi dovuti sono determinati applicando il saggio legale.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendo le modalità e il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →