Cassazione Penale, Sentenza n. 31601/2024 del 01/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, pur avendo prosciolto Sabba e Gorga dai reati di calunnia per estinzione per prescrizione, aveva confermato la loro responsabilità civile e la condanna al risarcimento in favore delle parti civili. Essi sostenevano l'insussistenza del reato di calunnia perché avrebbero soltanto segnalato circostanze ritenute false nelle dichiarazioni di Cozzitorto e Gabriele, non avendo mai avuto l'intento di accusarli di calunnia; deducevano inoltre travisamento probatorio (la Corte avrebbe trascurato elementi e sentenze che avrebbero dimostrato la falsità delle dichiarazioni delle parti civili) e l'assenza del dolo, in quanto le denunce si fondavano su elementi seri e documentali e alcune archiviazioni sarebbero state adottate senza indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità dei motivi e per la strumentalità della doglianza a una rivalutazione del materiale probatorio, vietata in sede di legittimità. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato un travisamento probatorio palese e non controvertibile e che le censure sul dolo fossero genericamente formulate. Conseguentemente ha confermato l'obbligo dei ricorrenti di rifondere le spese processuali e le spese di costituzione e difesa delle parti civili; ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte lo applica per affermare l'obbligo di condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende a carico dei proponenti del ricorso dichiarato inammissibile; la somma è quantificata tenendo conto del mancato pregio delle argomentazioni.
art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per fondare l'obbligo dei ricorrenti soccombenti di rifondere alle parti civili le spese di costituzione e difesa.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
sentenza del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio secondo cui la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende può essere pronunciata anche quando non si ravvisi assenza di colpa assoluta, giustificando l'applicazione delle sanzioni per inammissibilità manifestamente infondata.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione globale della prova: il ricorso deve denunciare vizi di diritto o un travisamento probatorio evidente, palese e non controvertibile.
- Per far valere un travisamento probatorio occorre indicare elementi specifici che dimostrino la incongruenza non contestabile tra il dato probatorio e la valutazione del giudice; mere riconsiderazioni o richieste di diversa valutazione sono insufficienti.
- L'inutilizzabilità di una prova per vizi procedurali (es. intercettazione abusiva) può costituire elemento indiziario della costruzione artificiosa di un'accusa e dunque essere utilizzata per sostenere la natura calunniosa di una denuncia.
- Il dolo nella calunnia implica la consapevolezza della falsità o l'indifferenza verso la verità: per pubblici ufficiali e operatori di polizia giudiziaria la valutazione del dolo è particolarmente rigorosa e va motivata con riferimento alle circostanze concrete e alle prove prodotte.
- Le archiviazioni di denunce non determinano automaticamente la non colpevolezza o l'assenza di responsabilità per calunnia; vanno esaminate nel contesto, considerando le ragioni dell'archiviazione e gli elementi oggetto di valutazione.
- Un ricorso inammissibile per genericità o strumentalità può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili.
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