Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31601/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, pur avendo prosciolto Sabba e Gorga dai reati di calunnia per estinzione per prescrizione, aveva confermato la loro responsabilità civile e la condanna al risarcimento in favore delle parti civili. Essi sostenevano l'insussistenza del reato di calunnia perché avrebbero soltanto segnalato circostanze ritenute false nelle dichiarazioni di Cozzitorto e Gabriele, non avendo mai avuto l'intento di accusarli di calunnia; deducevano inoltre travisamento probatorio (la Corte avrebbe trascurato elementi e sentenze che avrebbero dimostrato la falsità delle dichiarazioni delle parti civili) e l'assenza del dolo, in quanto le denunce si fondavano su elementi seri e documentali e alcune archiviazioni sarebbero state adottate senza indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per aspecificità dei motivi e per la strumentalità della doglianza a una rivalutazione del materiale probatorio, vietata in sede di legittimità. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato un travisamento probatorio palese e non controvertibile e che le censure sul dolo fossero genericamente formulate. Conseguentemente ha confermato l'obbligo dei ricorrenti di rifondere le spese processuali e le spese di costituzione e difesa delle parti civili; ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte lo applica per affermare l'obbligo di condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende a carico dei proponenti del ricorso dichiarato inammissibile; la somma è quantificata tenendo conto del mancato pregio delle argomentazioni.

  • art. 592, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per fondare l'obbligo dei ricorrenti soccombenti di rifondere alle parti civili le spese di costituzione e difesa.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    sentenza del 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio secondo cui la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende può essere pronunciata anche quando non si ravvisi assenza di colpa assoluta, giustificando l'applicazione delle sanzioni per inammissibilità manifestamente infondata.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione globale della prova: il ricorso deve denunciare vizi di diritto o un travisamento probatorio evidente, palese e non controvertibile.
  • Per far valere un travisamento probatorio occorre indicare elementi specifici che dimostrino la incongruenza non contestabile tra il dato probatorio e la valutazione del giudice; mere riconsiderazioni o richieste di diversa valutazione sono insufficienti.
  • L'inutilizzabilità di una prova per vizi procedurali (es. intercettazione abusiva) può costituire elemento indiziario della costruzione artificiosa di un'accusa e dunque essere utilizzata per sostenere la natura calunniosa di una denuncia.
  • Il dolo nella calunnia implica la consapevolezza della falsità o l'indifferenza verso la verità: per pubblici ufficiali e operatori di polizia giudiziaria la valutazione del dolo è particolarmente rigorosa e va motivata con riferimento alle circostanze concrete e alle prove prodotte.
  • Le archiviazioni di denunce non determinano automaticamente la non colpevolezza o l'assenza di responsabilità per calunnia; vanno esaminate nel contesto, considerando le ragioni dell'archiviazione e gli elementi oggetto di valutazione.
  • Un ricorso inammissibile per genericità o strumentalità può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.