Sentenza n. 2784/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 11.12.2025, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'ostensione dei medesimi documenti e per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'esibizione; Silenzio diniego su istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso dell'11 dicembre 2025 relativa alla documentazione progettuale, amministrativa e tecnica di una rotatoria stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso difensivo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi su una seconda e più ampia istanza di accesso, presentata in proprio e per esigenze difensive ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un procedimento penale conseguente a un sinistro mortale verificatosi presso la rotatoria. La richiesta riguardava, tra l'altro, la convenzione stipulata per la realizzazione dell'opera, il progetto esecutivo, i verbali di consegna, collaudo e accettazione e gli eventuali atti di trasferimento della competenza al Comune. La Città Metropolitana ha eccepito l'inammissibilità per litispendenza o duplicazione di un precedente ricorso, sostenendo inoltre il difetto di legittimazione passiva per il trasferimento della competenza sulla strada al Comune di Qualiano e la non reperibilità dei documenti. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, l'insufficienza della generica dichiarazione di mancato reperimento e la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso difensivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che i due giudizi riguardassero atti diversi, richieste non sovrapponibili e differenti qualificazioni dell'interesse all'accesso: il primo concerneva un diniego espresso su una richiesta circoscritta, mentre il secondo riguardava il successivo silenzio-diniego su un'istanza più ampia, presentata in proprio e motivata da esigenze difensive. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La Città Metropolitana è stata ritenuta legittimata passivamente perché l'obbligo di ostensione grava sull'amministrazione che ha formato o stabilmente detenuto i documenti, non necessariamente sull'ente titolare della competenza attuale sul bene. Il trasferimento della proprietà o della gestione della strada non esonera l'ente originariamente competente dal dovere di consentire l'accesso alla documentazione relativa alla progettazione e realizzazione dell'opera. Il generico richiamo al mancato reperimento è stato giudicato insufficiente: l'amministrazione deve svolgere una ricerca effettiva e, ove i documenti non siano reperibili, fornire una formale e circostanziata attestazione delle ricerche svolte, delle modalità di conservazione e delle specifiche cause della mancata ostensione. Quanto all'accesso difensivo, il TAR ha ritenuto evidente il collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze di difesa penale del ricorrente, escludendo che l'amministrazione o il giudice dell'accesso debbano valutare anticipatamente l'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel processo penale, salvo un'assoluta mancanza di collegamento. È stato dichiarato il diritto del ricorrente alla visione e all'estrazione di copia integrale dei documenti, con ordine alla Città Metropolitana di consentire l'accesso entro trenta giorni. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di reperimento, l'amministrazione dovrà trasmettere, nello stesso termine, una relazione dettagliata e responsabilizzata sulle ricerche effettuate e sulle cause della mancata ostensione. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
eventuali limitazioni all'accesso non possono essere opposte a chi abbia necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo beneficia di una tutela rafforzata quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato a esigenze di difesa; nel caso concreto il collegamento con il procedimento penale è stato ritenuto evidente.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio sull'accesso il giudice amministrativo non deve anticipare valutazioni sull'ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio presupposto, salvo l'assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La legittimazione passiva nell'azione di accesso spetta all'amministrazione che ha formato o detiene stabilmente i documenti richiesti, anche se la competenza attuale sul bene o sull'attività cui i documenti si riferiscono è stata successivamente trasferita ad altra amministrazione.
- Una generica dichiarazione dell'amministrazione secondo cui il documento non è stato reperito non è sufficiente a giustificare il diniego di accesso quando il documento avrebbe dovuto essere formato o detenuto dalla stessa amministrazione. Occorre una ricerca effettiva e, in caso di esito negativo, una formale attestazione circostanziata delle ricerche svolte, delle modalità di conservazione e delle ragioni specifiche della mancata reperibilità.
- Nell'accesso difensivo l'amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non devono valutare preventivamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività del documento nel giudizio presupposto; tale valutazione spetta all'autorità giudiziaria competente su quel giudizio, salvo che sia evidente e assoluta la mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive.
- La diversità dell'atto impugnato, dell'oggetto della richiesta e della causa petendi esclude la duplicazione processuale tra un giudizio contro un precedente diniego espresso e un successivo giudizio contro il silenzio-diniego formatosi su una nuova istanza di accesso più ampia e motivata da esigenze difensive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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