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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12754/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza dell'8/04/2021 che aveva rigettato l'opposizione del ricorrente alla revoca della confisca di una porzione di appartamento sito in Qualiano (località Fellapane). Il ricorrente sosteneva che l'acquisto risaliva al 2004 mentre la sua vicinanza all'associazione criminale era del 2013-2014, che i redditi accumulated dal 1999 al 2014 (circa euro 220.000) giustificavano il mutuo e i pagamenti (ratei mutuo circa euro 34.000) e che non vi era sproporzione tra valore del cespite e introiti leciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui la confisca disposta in sede di cognizione con sentenza definitiva (art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n.306 conv. in L. 7/8/1992, n.356) non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.), per cui la richiesta di revoca doveva essere dichiarata inammissibile senza esame del merito. Ha altresì disposto la correzione della motivazione ai sensi dell'art. 619, comma 1 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    La confisca disposta con sentenza di condanna diventata definitiva rientra nelle fattispecie che non possono essere revocate dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 676 c.p.p.

    L'espresso riferimento alla competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca non implica il potere di revocare una confisca già divenuta definitiva; pertanto la domanda di revoca è inammissibile.

  • art. 619, comma 1 c.p.p.

    La motivazione resa dalla Corte territoriale doveva essere corretta nei termini indicati dalla Cassazione.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esimenti, a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 125 n. 3 c.p.p. (citato dal ricorrente)

    Richiamato nel ricorso come parametro procedurale, ma non ritenuto idoneo a consentire la revoca della confisca definitiva da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 240 c.p. (citato dal ricorrente)

    Richiamato nel ricorso, non è stato invece applicato dalla Corte di legittimità quale fondamento idoneo a ottenere la revoca della misura confiscatoria definitiva.

Massime di principio

  • Se la confisca è stata disposta in sede di cognizione con sentenza divenuta definitiva, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di revocarla: la domanda di revoca è inammissibile e va dichiarata tale senza esame del merito.
  • La disciplina della revoca delle misure di prevenzione patrimoniale non è applicabile alle confische penali definitive; occorre distinguere chiaramente tra misure preventive e confische disposte con sentenza penale definitiva.
  • Quando si ritengono disponibili 'nuovi' elementi a favore del condannato (es. prova di acquisto lecito anteriore al periodo criminoso o redditi sufficienti), va valutato se tali elementi possono essere utilizzati in rimedi straordinari o in sede di revisione della sentenza, non in un'istanza di revoca davanti al giudice dell'esecuzione se la confisca è definitiva.
  • Il ricorso manifestamente infondato per inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; è quindi opportuno valutare attentamente la via procedurale più corretta prima di proporre l'azione.
  • Per contestare una confisca definitiva conviene investigare possibili profili di nullità processuale, errori di fatto nella sentenza definitiva o percorsi di impugnazione/rimedi straordinari (es. revisione) piuttosto che chiedere la revoca in sede esecutiva.

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