Sentenza del 26/02/2015 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
SANZIONI - IVA - importazione - deposito fiscale - irregolare utilizzo - debenza dell'imposta - assolvimento con il meccanismo del reverse charge - Corte di Giustizia, sent. 17.07.2014, causa C-272/13 - tardivo versamento - sanzione - natura - violazione formale - sanzione applicabile - art. 13 d.lgs. n. 471/97 - esclusione - mancanza di proporzione - art. 6, c. 9-bis, d.lgs. n. 471/97 - applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo che l'irregolare utilizzo del deposito IVA, dovuto alla mancata introduzione fisica della merce, comportasse l'omesso pagamento dell'IVA all'importazione. Secondo l'Ufficio, poiché il contribuente aveva effettuato l'autofatturazione e la registrazione contabile, ma aveva assolto l'imposta successivamente mediante reverse charge, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione del 30% prevista per l'omesso o tardivo versamento, anziché quella del 3% prevista per le irregolarità nel meccanismo dell'inversione contabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il pagamento dell'IVA mediante reverse charge, pur effettuato tardivamente rispetto al momento dell'importazione, avesse comunque garantito la riscossione integrale dell'imposta, senza danno per l'Erario né intento fraudolento. La violazione è stata quindi qualificata come meramente formale e sanzionata nella misura del 3% dell'imposta, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471/1997, escludendo la sanzione del 30% prevista per il tardivo versamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 50-bis del d.l. n. 331/1993
La disciplina del deposito IVA non consente di pretendere nuovamente l'IVA all'importazione quando, nonostante l'irregolare o solo documentale introduzione della merce nel deposito, l'imposta sia stata successivamente assolta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.
Art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/1997
Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione, si applica la sanzione nella misura del 3% dell'imposta irregolarmente assolta.
La norma è applicabile alle irregolarità relative al reverse charge quando l'imposta è stata comunque assolta e non sussiste un pregiudizio sostanziale per l'Erario.
Art. 13 d.lgs. n. 471/1997
La sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento non è stata ritenuta applicabile, perché sproporzionata rispetto a una violazione in cui l'IVA è stata comunque regolarmente riscossa, seppure con modalità o tempistiche non corrette.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland
Uno Stato membro non può esigere nuovamente l'IVA all'importazione quando il contribuente abbia già assolto la medesima imposta mediante reverse charge, anche se la merce non è stata fisicamente introdotta nel deposito IVA. L'eventuale irregolarità può essere sanzionata, ma la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità.
Massime di principio
- Quando l'IVA è stata comunque integralmente assolta mediante reverse charge, l'irregolarità formale o procedurale non giustifica, di regola, una nuova richiesta dell'imposta all'importazione.
- In assenza di frode, intento elusivo o danno per l'Erario, il tardivo assolvimento dell'IVA può essere qualificato come violazione formale o meramente procedurale.
- La sanzione deve essere proporzionata alla concreta gravità della violazione: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento può risultare eccessiva se l'imposta è stata comunque riscossa.
- Per le irregolarità connesse al reverse charge, quando l'imposta è stata assolta ma in modo irregolare, può trovare applicazione la sanzione del 3% prevista dall'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471/1997.
- La mancata introduzione fisica della merce nel deposito IVA resta un'irregolarità, ma non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave se il meccanismo dell'imposta è rimasto sostanzialmente neutro.
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