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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1557/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/03/2023 che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare presentata ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies (D.L. 15/01/1991 n.8 conv. L.15/03/1991 n.82) nel ruolo di collaboratore di giustizia. Il ricorrente censura la motivazione per violazione di legge e contraddittorietà: contesta la data di inizio della collaborazione (sostiene gennaio 2018 anziché 2019), sostiene che gli altri procedimenti pendenti sono in via di definizione, rileva di aver già fruito di un permesso conforme, afferma che la collaborazione è stata giudicata rilevante dai giudici di merito e che le attività lavorative e risocializzanti sono di fatto impossibili per la sua collocazione nel Servizio centrale di protezione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il requisito del ravvedimento, previsto dall'art. 16-nonies comma 3, non possa essere presunto sulla sola base della collaborazione e dell'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata, ma richieda elementi specifici e positivi che ne dimostrino l'effettiva sussistenza. Il Tribunale di sorveglianza era correttamente pervenuto al rigetto in assenza di prove di ravvedimento: la collaborazione è stata ritenuta recente e iniziata mentre il ricorrente era già indagato per i fatti oggetto di espiazione, il percorso di reinserimento è ancora in fase iniziale e mancava il riconoscimento di attenuanti speciali. Inoltre è stato riferito il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo che evidenziava criticità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma richiamata a fondamento dell'istanza di beneficio (detenzione domiciliare) per il collaboratore; utilizzata come base procedurale per valutare l'idoneità alla misura alternativa.

  • art. 16-nonies D.L. 15 gennaio 1991 n.8 convertito L. 15 marzo 1991 n.82

    Il comma 3 impone il requisito del ravvedimento per l'accesso a benefici in favore dei collaboratori. La giurisprudenza e la sentenza interpretano tale requisito come non presuntivo: occorrono elementi specifici e positivi che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva esistenza del ravvedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez.1 n.48891 del 30/10/2013 (Marino, Rv.257671)

    Principio consolidato che stabilisce che il ravvedimento non può essere desunto automaticamente dalla partecipazione alla collaborazione e dall'assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata; sono necessari ulteriori elementi probatori, di qualsiasi natura, che confermino il ravvedimento in termini positivi.

Massime di principio

  • Il requisito del ravvedimento per i collaboratori di giustizia non si presume: è necessaria prova o elementi specifici e positivi che ne attestino l'effettiva sussistenza anche in termini di ragionevole probabilità.
  • La tempistica della collaborazione è rilevante: se la collaborazione inizia quando il soggetto è già indagato per i fatti in espiazione, ciò può indebolire l'argomento del ravvedimento.
  • Il riconoscimento di benefici come la detenzione domiciliare richiede un percorso di reinserimento concreto e non ancora alla fase iniziale; l'assenza di un progetto di reinserimento maturo può giustificare il rigetto.
  • Il fatto che il collaboratore sia sottoposto a misure di protezione che limitano opportunità lavorative o di reinserimento non è di per sé decisivo: occorre comunque dimostrare elementi che provino il ravvedimento e l'effettiva adesione al percorso risocializzante.
  • In caso di impugnazione di provvedimenti sfavorevoli, è importante produrre prove documentali specifiche sul ravvedimento, sul contributo effettivo offerto alla giustizia e sullo stato reale e avanzamento del piano di protezione e di reinserimento.
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali; valutare pertanto anche il rapporto costi-benefici di eventuali impugnazioni prive di nuovi elementi probatori.

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