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Sentenza

Sentenza n. 1606/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del diniego al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) delle funzioni di Professore Universitario I fascia, espresso dalla apposita Commissione presso il M.U.R., nei confronti della parte ricorrente per il settore concorsuale 12/B2 “Diritto del lavoro” - Fascia I, di cui alla procedura bandita con D.D. n. 1796 del 23 ottobre 2023, III quadrimestre; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al riesame della domanda presentata da parte di una Commissione in diversa composizione;

Giustizia amministrativa202505856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, limitatamente alla valutazione negativa delle pubblicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata ASN)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, avendo raggiunto tutti i tre valori soglia previsti e possedendo otto titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha impugnato il giudizio negativo sulle pubblicazioni espresso dalla Commissione ASN con maggioranza di tre quinti. Ha dedotto eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione degli artt. 4, 5, 6 e 7 e dell'Allegato B del d.m. n. 120/2016. In particolare, ha lamentato l'assenza di un esame analitico delle singole pubblicazioni, l'uso di espressioni generiche e apodittiche, l'omessa esplicitazione del percorso logico seguito per negare l'abilitazione, la mancata valutazione di tutti i criteri previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016, il travisamento del contenuto di alcune opere e la mancata ponderazione, nel giudizio collegiale, degli elementi positivi risultanti da alcuni giudizi individuali. Ha inoltre chiesto il riesame della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione. Il TAR ha preliminarmente rilevato che ANVUR non è passivamente legittimata, poiché il provvedimento è imputabile esclusivamente al Ministero, e che la candidata indicata come controinteressata non riveste tale qualità in una procedura ASN priva di carattere comparativo o concorrenziale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente quanto all'oggetto dell'annullamento, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni. Il TAR ha ritenuto illegittimo il giudizio per difetto di motivazione sotto più profili: la Commissione si è limitata a descrivere quantitativamente e genericamente le pubblicazioni e a formulare un giudizio complessivo negativo, senza illustrare, almeno sinteticamente, gli elementi essenziali e il contenuto intrinseco delle singole opere; i giudizi individuali più articolati non sono stati adeguatamente sintetizzati nel giudizio collegiale e non potevano integrare per relationem una motivazione priva di una chiara sintesi collegiale; sono state utilizzate espressioni apodittiche, come la limitata interlocuzione con la dottrina o il mancato approfondimento di snodi problematici, senza indicare a quali pubblicazioni e a quali specifici profili tali rilievi si riferissero; non sono stati esaminati tutti i criteri tassativamente previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016, in particolare l'apporto individuale nei lavori in collaborazione e la continuità temporale della produzione scientifica; infine, il giudizio collegiale non ha spiegato perché gli elementi negativi dovessero prevalere su quelli positivi emersi in alcuni giudizi individuali. È stata invece respinta la censura relativa al travisamento tecnico del contenuto delle pubblicazioni, poiché le contestazioni riguardavano valutazioni tecniche opinabili e non emergeva un errore macroscopico sindacabile dal giudice amministrativo. Il provvedimento è stato annullato in parte qua ed è stato ordinato al Ministero di riesaminare la domanda, limitatamente alle pubblicazioni, tramite una Commissione in diversa composizione, entro 90 giorni: 30 per la nomina della nuova Commissione e 60 per il nuovo giudizio. Le valutazioni già favorevoli sui titoli devono rimanere ferme. ANVUR e la candidata indicata come controinteressata sono state estromesse dal giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il reclutamento del personale accademico previo conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale rilasciata da una Commissione composta da professori qualificati.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica, del numero massimo di pubblicazioni e delle modalità di selezione e applicazione dei criteri nelle procedure ASN.

  • art. 3 d.m. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sulle pubblicazioni e sui titoli presentati.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

    La Commissione deve valutare e motivare il giudizio con riferimento a tutti i criteri indicati, salvo che la non coerenza delle pubblicazioni renda tale criterio assorbente. La motivazione deve inoltre illustrare, almeno sinteticamente, gli elementi essenziali delle opere e le ragioni della prevalenza degli aspetti negativi su quelli positivi.

  • art. 5 d.m. 120/2016

    Disciplina la valutazione dei titoli, imponendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    Subordina il conferimento dell'abilitazione al soddisfacimento congiunto dei requisiti relativi all'impatto della produzione scientifica e ai titoli, nonché alla valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri dell'art. 4.

  • art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento, di disporre le misure idonee a soddisfare l'interesse della parte, nel caso concreto ordinando il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per fissare direttamente l'udienza pubblica di merito all'esito della trattazione dell'istanza cautelare.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato posto a fondamento della condanna del Ministero alle spese di lite.

Massime di principio

  • Nelle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio negativo sulle pubblicazioni deve essere motivato con riferimento, almeno sintetico, agli elementi essenziali e al contenuto intrinseco delle singole opere; non è sufficiente una valutazione generica della produzione scientifica nel suo complesso accompagnata da espressioni apodittiche sulla qualità o sulla maturità del candidato.
  • La Commissione ASN deve esaminare e rendere intellegibile la valutazione di tutti i criteri tassativamente previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016, compresi l'apporto individuale nei lavori in collaborazione e la continuità temporale della produzione scientifica, salvo che la non coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale costituisca criterio assorbente.
  • Il giudizio collegiale deve sintetizzare in modo autonomo e comprensibile le valutazioni individuali, dando conto sia degli elementi positivi sia di quelli negativi e spiegando le ragioni per cui gli uni siano ritenuti prevalenti sugli altri; la mera esistenza di giudizi individuali più analitici non consente di integrare per relationem un giudizio collegiale genericamente motivato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-scientifiche della Commissione ASN non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio amministrativo: le contestazioni sul contenuto delle pubblicazioni restano non censurabili quando attengono a profili opinabili e non evidenziano un errore macroscopico o manifesto.
  • Quando il giudizio sulle pubblicazioni è annullato per difetto di motivazione, il riesame può essere ordinato a una Commissione in diversa composizione, mantenendo ferme le valutazioni già positivamente espresse sui titoli e limitando la riedizione del potere alla rivalutazione delle pubblicazioni.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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