Cassazione Civile, Ordinanza n. 05993/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento del compenso professionale proposta da un avvocato per attività svolta nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo e di un giudizio civile. Il tribunale aveva riconosciuto solo in parte il credito, liquidando € 2.453,40 al netto degli acconti e applicando riduzioni rispetto ai parametri tariffari; la corte d'appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva, con il primo motivo, che la corte d'appello aveva illegittimamente ridotto il compenso pur in assenza di contestazioni sulla proficuità dell'opera e senza adeguata motivazione, nonostante la quantificazione fosse stata effettuata secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014. Con il secondo motivo contestava la regolazione delle spese, sostenendo che il tribunale non avrebbe dovuto compensare quelle del primo grado e che la corte d'appello non avrebbe dovuto condannarlo alle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la riduzione del compenso era stata motivata dal giudice di merito sulla base del contenuto effettivo dell'attività svolta e della sua utilità finale per il cliente, rientrando nel potere discrezionale di liquidazione dei compensi entro i margini consentiti dal D.M. n. 55 del 2014. Ha invece accolto il secondo motivo: l'accoglimento parziale di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza e non consente di condannare la parte solo parzialmente vittoriosa alle spese in favore della controparte; può al più giustificare una compensazione totale o parziale, ove ricorrano i presupposti di legge. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla regolazione delle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio con procedimento accelerato
D.M. n. 140/2012
richiamato come parametro per la liquidazione del compenso professionale insieme al D.M. n. 55/2014
D.M. n. 55/2014
consente aumenti e riduzioni percentuali dei valori parametrici; la riduzione del 30% è stata ritenuta rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito
art. 4 D.M. n. 55/2014
autorizza riduzioni fino alla metà per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e fino al 70% per la fase istruttoria
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese richiede i presupposti di legge e, nel caso di accoglimento solo parziale di un'unica domanda, non opera la reciproca soccombenza come titolo per la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte
art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso professionale il giudice di merito può ridurre i valori parametrati, purché tenga conto delle caratteristiche concrete della prestazione, della sua difficoltà, dell'urgenza, del pregio, del valore della controversia e dell'utilità finale per il cliente.
- La censura di motivazione sulla liquidazione del compenso è inammissibile quando la decisione di merito dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della riduzione e dell'applicazione dei parametri tariffari.
- L'accoglimento solo parziale di un'unica domanda non integra di per sé reciproca soccombenza; in tale ipotesi la parte che ha ottenuto l'accoglimento parziale non può essere condannata alle spese in favore della controparte, ma solo, se ne ricorrono i presupposti, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la regolazione delle spese sono espressione di discrezionalità del giudice di merito, salvo il rispetto dei presupposti legali e l'obbligo di motivazione nei casi richiesti dalla legge.
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