Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05993/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento del compenso professionale proposta da un avvocato per attività svolta nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo e di un giudizio civile. Il tribunale aveva riconosciuto solo in parte il credito, liquidando € 2.453,40 al netto degli acconti e applicando riduzioni rispetto ai parametri tariffari; la corte d'appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva, con il primo motivo, che la corte d'appello aveva illegittimamente ridotto il compenso pur in assenza di contestazioni sulla proficuità dell'opera e senza adeguata motivazione, nonostante la quantificazione fosse stata effettuata secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014. Con il secondo motivo contestava la regolazione delle spese, sostenendo che il tribunale non avrebbe dovuto compensare quelle del primo grado e che la corte d'appello non avrebbe dovuto condannarlo alle spese del secondo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la riduzione del compenso era stata motivata dal giudice di merito sulla base del contenuto effettivo dell'attività svolta e della sua utilità finale per il cliente, rientrando nel potere discrezionale di liquidazione dei compensi entro i margini consentiti dal D.M. n. 55 del 2014. Ha invece accolto il secondo motivo: l'accoglimento parziale di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza e non consente di condannare la parte solo parzialmente vittoriosa alle spese in favore della controparte; può al più giustificare una compensazione totale o parziale, ove ricorrano i presupposti di legge. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla regolazione delle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio con procedimento accelerato

  • D.M. n. 140/2012

    richiamato come parametro per la liquidazione del compenso professionale insieme al D.M. n. 55/2014

  • D.M. n. 55/2014

    consente aumenti e riduzioni percentuali dei valori parametrici; la riduzione del 30% è stata ritenuta rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    autorizza riduzioni fino alla metà per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e fino al 70% per la fase istruttoria

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede i presupposti di legge e, nel caso di accoglimento solo parziale di un'unica domanda, non opera la reciproca soccombenza come titolo per la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato nella proposta del relatore per la definizione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso professionale il giudice di merito può ridurre i valori parametrati, purché tenga conto delle caratteristiche concrete della prestazione, della sua difficoltà, dell'urgenza, del pregio, del valore della controversia e dell'utilità finale per il cliente.
  • La censura di motivazione sulla liquidazione del compenso è inammissibile quando la decisione di merito dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della riduzione e dell'applicazione dei parametri tariffari.
  • L'accoglimento solo parziale di un'unica domanda non integra di per sé reciproca soccombenza; in tale ipotesi la parte che ha ottenuto l'accoglimento parziale non può essere condannata alle spese in favore della controparte, ma solo, se ne ricorrono i presupposti, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la regolazione delle spese sono espressione di discrezionalità del giudice di merito, salvo il rispetto dei presupposti legali e l'obbligo di motivazione nei casi richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.