Cassazione Civile, Ordinanza n. 34492/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non provato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In cassazione la Procura deduceva, con due motivi connessi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: sosteneva di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che le risultanze del sistema SICID e del "visto PM" non dimostrassero una valida comunicazione nelle forme di rito, e che l’attestazione del direttore amministrativo della Procura escludesse qualunque comunicazione telematica o cartacea. Inoltre contestava che gravasse sul Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto violato l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi osservato che, comunque, il ricorso non superava il filtro dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché il Tribunale aveva deciso la questione in modo conforme all’orientamento della Corte: per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Poiché nel caso concreto risultava comunque decorso il termine lungo, l’opposizione era tardiva. Le spese del giudizio di cassazione non sono state regolate; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato
costituisce il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione dei compensi, da coordinare con la disciplina speciale sulle spese di giustizia.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato
il decreto va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario
l’opposizione segue il rito sommario, con ricostruzione del termine d’impugnazione coerente con la disciplina dei provvedimenti decisori e definitivi.
art. 702-quater c.p.c.
ordinanza del giudice monocratico, appellabile
viene richiamato in via analogica per affermare che il decreto di liquidazione è assimilabile a un provvedimento impugnabile entro termine breve dalla comunicazione o notificazione.
art. 327 c.p.c.
termine lungo d'impugnazione
in assenza di notificazione o comunicazione del decreto, si applica il termine lungo dalla pubblicazione del provvedimento anche all’opposizione in tema di spese di giustizia.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
sommaria esposizione dei fatti di causa
il ricorso per cassazione è inammissibile se manca una chiara e completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso non supera lo scrutinio
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione già affermata dalla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte esclude nel caso concreto i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa: la loro totale omissione comporta inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento già consolidato della Corte di cassazione, ancorché la motivazione del giudice di merito sia in parte correggibile.
- Nel giudizio di opposizione contro il decreto di liquidazione delle spese di giustizia, la questione decisiva non è soltanto la ritualità della comunicazione, ma anche il decorso del termine lungo d’impugnazione, che può rendere comunque tardiva l’opposizione.
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