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Sentenza

Sentenza n. 1876/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, n. 1619/2024, passata in giudicato, che ha condannato l’ASP di Cosenza a pagare 23.570,35 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, n. 1619/2024, pubblicata l’11 settembre 2024, non impugnata e passata in giudicato. Il titolo, ritualmente notificato, aveva condannato l’ASP di Cosenza al pagamento di 23.570,35 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. A fronte dell’inadempimento, il creditore ha chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute. L’amministrazione, non costituitasi, non ha provato di avere adempiuto.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’ASP di Cosenza di eseguire integralmente il giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Assegna all’amministrazione 60 giorni dalla notificazione della sentenza per adempiere. In caso di ulteriore inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla richiesta del ricorrente. Accoglie la domanda ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; l’eventuale compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Condanna inoltre l’ASP alle spese del giudizio, liquidate in 1.286 euro, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

    Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, ricorrono i presupposti per accogliere l’azione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;

    Il giudice accoglie la domanda prevista dalla disposizione nei termini specificati nel dispositivo, nominando un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento, l’amministrazione è tenuta a eseguire integralmente la pretesa creditoria risultante dal titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione dimostrare di avere dato esecuzione al giudicato; se non fornisce tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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