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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1239/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rideterminato la durata della sospensione della patente (da 1 anno a 6 mesi) dopo l'esito positivo dei lavori di pubblica utilità. Ha dedotto violazione dell'art. 186 c.d.s., sostenendo che, in caso di estinzione per messa alla prova, le sanzioni amministrative accessorie dovrebbero essere disposte dall'autorità amministrativa e non dal giudice. Il ricorso confondeva il patteggiamento con la messa alla prova e lamentava un esercizio di potestà riservata all'amministrazione.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel caso concreto non si era proceduto con la messa alla prova (art. 168-bis/168-ter c.p.) ma con il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e con la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s.; per tale ipotesi la normativa attribuisce espressamente al giudice il potere di ridurre la durata della sospensione della patente (riducendola alla metà) dopo l'esito positivo dei lavori. Il ricorso è stato ritenuto privo di specificità e non confacente al percorso logico del provvedimento impugnato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 15/11/2023.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    La sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, consente al giudice, in caso di esito positivo dei lavori, di ridurre la durata della sospensione della patente (riducendola alla metà) e di adottare correlate statuizioni (es. revoca della confisca), per effetto della disposizione che deroga al principio generale dell'art. 224 c.d.s.

  • art. 168-bis Codice penale

    Disciplina della messa alla prova; la Corte sottolinea che la messa alla prova è un procedimento diverso dal patteggiamento e può comportare l'estinzione del reato secondo le norme ad essa specifiche.

  • art. 168-ter Codice penale

    Norma richiamata nella distinzione: prevede l'estinzione del reato in caso di positiva conclusione della messa alla prova; la pronuncia evidenzia che tale meccanismo non è intervenuto nel caso di specie.

  • art. 444 Codice di procedura penale

    Patteggiamento: nel caso concreto il procedimento si è svolto tramite patteggiamento e la pena è stata sostituita con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 c.d.s., con le conseguenze che ne derivano per le sanzioni accessorie.

  • art. 224, comma 3, Codice della Strada

    Principio generale richiamato: la Corte ha osservato che l'art. 186, comma 9-bis, ha portata derogatoria rispetto al principio di cui all'art. 224, comma 3, nella parte in cui attribuisce specifici poteri al giudice dopo l'esito positivo dei lavori.

  • art. 616, comma 1, Codice di procedura penale

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e possibilità di equitativo versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per la statuizione sulle somme dovute.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 6, Sent. n. 29796/2017 (Feraboli); Sez. 2, Sent. n. 17281/2019 (Delle Cave); Sez. U, Sent. n. 8825/2016 (Galtelli)

    Le pronunce richiamate supportano l'interpretazione secondo cui l'art. 186, comma 9-bis, ha efficacia derogatoria e chiariscono i requisiti di specificità del gravame richiesti per l'ammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • Distinguere immediatamente il rito applicato: patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e sostituzione della pena ex art. 186 c.d.s. hanno effetti diversi rispetto alla messa alla prova (art. 168-bis/168-ter); la qualificazione procedurale è decisiva per individuare chi può adottare le sanzioni accessorie.
  • Se la pena è stata sostituita con lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, il giudice ha normativa potestà di rideterminare la sospensione della patente (anche riducendola alla metà) all'esito positivo dei lavori.
  • La messa alla prova (e l'eventuale estinzione che ne consegue) segue regole proprie; non ogni estinzione o positivo esito di misure alternative comporta che le sanzioni accessorie restino esclusivamente di competenza amministrativa.
  • Gli atti di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi con il percorso logico-giuridico del provvedimento impugnato: ricorsi generici o basati su errori di qualificazione procedurale sono dichiarati inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagamenti equitativi alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre il rischio di soccombenza prima di impugnare.

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