Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06776/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un comune per IMU relativa all'anno 2012 nei confronti di una società di gestione del risparmio. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'impugnazione proposta dalla contribuente. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il comune aveva resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto del pagamento integrale della pretesa e delle spese dei precedenti gradi, nonché della rinuncia all'impugnazione con accettazione della controparte.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale l'istanza congiunta di rinuncia al ricorso, perché presentata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta da difensori muniti di procura speciale. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente effettuata e accettata, determina l'estinzione del processo. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale.

  • art. 390, terzo comma, c.p.c.

    La rinuncia deve essere sottoscritta da difensori muniti di specifico potere conferito con procura ad litem.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se effettuata nel rispetto delle formalità richieste, comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto nel d.P.R. 115/2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi tipici previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto, secondo le formalità di legge.
  • Se la rinuncia al ricorso è ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale e da difensore munito di specifico potere, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla fattispecie della rinuncia al ricorso, perché la disposizione è di stretta interpretazione e non è estensibile o analogica a casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.