Cassazione Civile, Ordinanza n. 06776/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un comune per IMU relativa all'anno 2012 nei confronti di una società di gestione del risparmio. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'impugnazione proposta dalla contribuente. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, mentre il comune aveva resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno poi presentato istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dando atto del pagamento integrale della pretesa e delle spese dei precedenti gradi, nonché della rinuncia all'impugnazione con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale l'istanza congiunta di rinuncia al ricorso, perché presentata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta da difensori muniti di procura speciale. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente effettuata e accettata, determina l'estinzione del processo. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale.
art. 390, terzo comma, c.p.c.
La rinuncia deve essere sottoscritta da difensori muniti di specifico potere conferito con procura ad litem.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se effettuata nel rispetto delle formalità richieste, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto nel d.P.R. 115/2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi tipici previsti dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai difensori con visto, secondo le formalità di legge.
- Se la rinuncia al ricorso è ritualmente proposta prima dell'adunanza camerale e da difensore munito di specifico potere, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla fattispecie della rinuncia al ricorso, perché la disposizione è di stretta interpretazione e non è estensibile o analogica a casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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