Cassazione Civile, Ordinanza n. 11056/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito in essere dal 1973. Il correntista aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione di somme ritenute indebitamente percepite, assumendo la nullità delle clausole sugli interessi debitori ultralegali non validamente pattuiti, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione di oltre 107 mila euro. La banca ha appellato e la corte d'appello, in riforma parziale, ha escluso la condanna restitutoria ritenendo inammissibile la domanda di ripetizione perché proposta in pendenza del rapporto, pur mantenendo l'accertamento del saldo. Il correntista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'azione di ripetizione sarebbe sempre sorretta da interesse anche a conto corrente ancora aperto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe trattato d'ufficio una questione di inammissibilità; 3) omesso o insufficiente esame della chiusura del conto, deducendo che la banca aveva dichiarato in appello che il rapporto era chiuso dal 28 marzo 2011. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando genericamente l'erronea valutazione della pattuizione del tasso di interesse, dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie e del difetto di prova. La Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia l'incidentale. Ha chiarito però che la motivazione della corte d'appello andava corretta: per l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. non è decisiva la chiusura del conto, ma è decisivo che vi sia stato un pagamento indebito; nel caso concreto, sulla base di un accertamento non censurato, non risultavano versamenti con funzione solutoria, ma solo rimesse ripristinatorie della provvista, sicché la domanda restitutoria andava respinta nel merito e non dichiarata inammissibile. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di specificità/autosufficienza. Spese compensate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha tuttavia corretto la motivazione della sentenza d'appello, precisando che la domanda di ripetizione non era inammissibile per il solo fatto che il conto fosse ancora aperto, ma doveva essere respinta nel merito perché mancava il presupposto del pagamento indebito: nel caso concreto non risultavano rimesse solutorie, bensì solo rimesse ripristinatorie. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi e difetto di specificità. Spese processuali compensate, con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
L'azione di ripetizione di indebito presuppone un pagamento indebito; nel rapporto di conto corrente con apertura di credito, il pagamento rilevante è solo quello che si sia tradotto in uno spostamento patrimoniale a favore della banca, cioè una rimessa con funzione solutoria.
art. 112 c.p.c.
La censura sulla rilevabilità d'ufficio è stata formulata dal ricorrente principale, ma la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi per difetto di rilevanza, precisando che la questione processuale era comunque superata dalla corretta qualificazione sostanziale della domanda.
art. 384 c.p.c.
L'errore di diritto nella motivazione della sentenza di merito è emendabile in iure quando non incide causalmente sulla decisione finale.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso incidentale è inammissibile se le censure sono formulate in modo generico e senza indicare specificamente le norme violate e i profili di errore di diritto.
Cass. Sez. U n. 24418-10
Richiamata come precedente per affermare che, in materia di conto corrente e ripetizione di indebito, conta il pagamento con funzione solutoria.
Cass. Sez. 1 n. 6857-14
Richiamata a supporto del principio secondo cui la ripetizione presuppone pagamenti aventi funzione solutoria.
Cass. Sez. 1 n. 24051-19
Richiamata a conferma del medesimo principio sul pagamento solutorio quale presupposto della ripetizione.
Cass. Sez. U n. 8053-14
Richiamata per ribadire il requisito di specificità del motivo fondato sull'omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. richiede la prova di un pagamento indebito; nel conto corrente bancario affidato, non ogni movimento contabile è un pagamento, ma solo la rimessa che abbia funzione solutoria e determini uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
- La chiusura del conto non costituisce, di per sé, il vero discrimine tra ammissibilità e inammissibilità della domanda restitutoria: il punto decisivo è l'esistenza del pagamento indebito e, quindi, dell'elemento costitutivo del diritto azionato.
- Se dal giudizio di merito risulta accertato, senza specifica censura, che le rimesse hanno avuto esclusivamente funzione ripristinatoria della provvista, la domanda di ripetizione va respinta nel merito per difetto del presupposto sostanziale, non dichiarata inammissibile per ragioni processuali.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: doglianze generiche, non ancorate a precise norme violate o a specifici fatti decisivi omessi, sono inammissibili.
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