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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44727/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso in posizione apicale. I motivi articolati: (1) erronea valutazione del legittimo impedimento denunciato dall'unico difensore in sede di riesame; (2) violazione del principio di imparzialità del giudice per la partecipazione al provvedimento di un magistrato che aveva autorizzato intercettazioni poi utilizzate; (3) insufficienza della gravità indiziaria rispetto al ruolo apicale contestato (indizi ridotti a poche intercettazioni e dichiarazioni rese da collaboratore), con travisamento di alcune conversazioni; (4) mancanza delle esigenze cautelari, anche per il tempo trascorso e l'assenza di reati fine effettivi; si è inoltre richiamata l'esistenza di una precedente assoluzione per la medesima imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla doglianza sulla gravità indiziaria: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla gravità indiziaria e ha rinviato al Tribunale di Lecce per un nuovo giudizio su tale profilo (con indicazione di rigettare le eccezioni preliminari in merito alla trattazione della gravità indiziaria). I primi due motivi (legittimo impedimento del difensore e presunta incompatibilità del giudice) sono stati rigettati come infondati o inammissibili: la normativa attribuisce la facoltà di chiedere il differimento all'imputato, non al difensore, e le questioni di incompatibilità dovevano essere sollevate mediante ricusazione; le altre contestazioni in ordine all'associazione sono state ritenute nel complesso non idonee a escludere l'esistenza dell'associazione stessa, ma insufficienti rispetto all'attribuzione del ruolo apicale a MARTI. Conseguentemente, il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il comma 9-bis attribuisce all'imputato la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza per giustificati motivi legati all'esercizio concreto della difesa; tale facoltà non comprende l'impedimento del difensore. Il rinvio per legittimo impedimento del difensore non è previsto come motivo automatico per la camera di consiglio in riesame.

  • art. 11, legge n. 47/2015

    comma 4 (introduzione del comma 9-bis in art. 309 c.p.p.)

    Norma che ha introdotto la facoltà alla persona sottoposta a indagini di chiedere il differimento; la Corte la interpreta come deroga specifica all'ordinario regime delle istanze di differimento.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Le norme su incompatibilità del giudice disciplinate dall'art. 34 non prevedono sanzione di nullità automatica in sede di gravame; eventuali motivi di incompatibilità devono essere tempestivamente sollevati mediante ricusazione, altrimenti risultano inammissibili in cassazione.

  • art. 178 lett. a) cod. proc. pen.

    Riguarda le condizioni di capacità del giudice la cui violazione dà luogo a nullità di ordine generale; la Corte afferma che le ipotesi di incompatibilità di art. 34 non rientrano in tale categoria e quindi non producono automaticamente la nullità.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Per riconoscere il ruolo di capo o di organizzatore occorrono elementi che dimostrino posizioni di vertice autonome e poteri decisionali vincolanti per la struttura: ciò non emergeva con sufficiente specificità dalle intercettazioni e dagli atti nel caso in esame.

  • art. 420 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma generale sulle istanze di rinvio; la Corte rileva che non è pertinente rispetto alla specifica previsione di cui al comma 9-bis dell'art. 309 c.p.p.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento dell'udienza camerale ex art. 309 c.p.p., comma 9-bis, può essere esercitata solo personalmente dall'imputato e deve riguardare motivi attinenti all'esercizio concreto del diritto di difesa; l'impedimento del difensore non è automaticamente valido come giustificato motivo.
  • Le contestazioni di incompatibilità o parzialità del giudice devono essere proposte tempestivamente mediante ricusazione; se non vengono sollevate in tempo, risultano inammissibili in sede di gravame/cassazione.
  • Per riconoscere un ruolo apicale ex art. 416-bis comma secondo è necessario che emergano indizi specifici e univoci di poteri decisionali autonomi e di direttività vincolante; intercettazioni generiche o contatti isolati non sono sufficienti.
  • La partecipazione a riunioni o colloqui con esponenti di un gruppo mafioso costituisce indizio ma, se isolata e senza altri comportamenti concreti (ordini, direttive, continuità operativa), può non essere sufficiente a provare la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari severe.
  • Se la gravità indiziaria viene meno o risulta insufficiente, le esigenze cautelari (sussistenza, concretezza, attualità) sono assorbite e la misura cautelare non può essere confermata.
  • In presenza di dubbi sulla fondatezza degli indizi in punto ruolo apicale, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio, senza disporre automaticamente la cessazione della misura cautelare.

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