Cassazione Penale, Sentenza n. 36448/2024 del 30/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Sforza ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del Pubblico ministero reintegrando la misura cautelare per il reato di direzione e organizzazione di un'associazione dedita alla cessione di stupefacenti. Il ricorso in cassazione denunciava: 1) vizio per difetto di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, denunciando che il Tribunale si sia limitato a riprodurre la richiesta del PM e abbia dato una valutazione apodittica; contestava inoltre la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 74, commi 1-3 d.P.R. 309/1990 (associazione per traffico) anziché al comma 6 (associazione per delitti di lieve entità), per assenza di prova della capacità di immettere rilevanti quantitativi. 2) vizio per difetto di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, con la censura che il Tribunale avrebbe valutato solo l'inidoneità degli arresti domiciliari e non l'effettiva persistenza delle esigenze cautelari, anche in ragione della risalenza dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità, non sia consentito sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole. Ha valutato congrua e adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha richiamato intercettazioni telefoniche dal tenore inequivoco, servizi di osservazione, sequestri e arresti in flagranza, ripetuti approvvigionamenti e cessioni (anche di rilevanti quantitativi e con cessioni per complessivi importi esemplificativi), nonché l'organizzazione della piazza di spaccio (turni, controllo territoriale). Tali elementi sono stati ritenuti idonei a configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi dell'art. 74 commi 1-3 d.P.R. 309/1990. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato il pericolo di reiterazione anche con precedenti arresti e condotte poste in essere nonostante gli arresti domiciliari, nonché con un procedimento pendente; ciò ha giustificato la misura cautelare più grave. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74 (commi 1, 2 e 3)
L'articolo è stato interpretato come normativa applicabile per configurare l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti quando vi sia una struttura organizzativa, continuità operativa, ampia capacità di rifornimento e ripetute cessioni; la Corte ha ritenuto che i facta concludentia raccolti (intercettazioni, sequestri, viaggi per rifornimenti, divisione dei compiti) supportino tale qualificazione.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74 (comma 6)
Il comma 6 costituisce una fattispecie autonoma riferibile ad associazioni costituite esclusivamente per delitti di lieve entità; la sentenza precisa che tale fattispecie non è una semplice attenuazione dell'art. 74 commi 1-3 e che la qualificazione richiede prova che l'associazione fosse nata e operasse esclusivamente per delitti minori, cosa non dimostrata nel caso concreto.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamato nei principi di diritto: la giurisprudenza ammette la configurabilità dell'associazione quando i sodali abbiano programmato esclusivamente commissioni di lieve entità; la Corte di legittimità ricorda che occorre valutare genesi ed effettiva operatività per distinguere questa ipotesi.
cod. proc. pen., art. 275, comma 3
Richiama la presunzione di perdurante pericolosità che non è automaticamente sconvolta dal decorso del tempo: la Corte ha ritenuto che il decorso temporale non sia di per sé idoneo a escludere il pericolo di reiterazione quando, nel periodo intercorso, siano state poste in essere ulteriori condotte indicative di pericolosità.
disposizioni att. cod. proc. pen., art. 173
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione del motivo in cassazione; utile per la formulazione del motivo unico e la sua sintesi ai fini del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina valutazioni probatorie di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole: le censure che chiedono una diversa lettura delle intercettazioni o delle prove sono in genere inammissibili.
- Per affermare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, commi 1-3 d.P.R. 309/1990) sono rilevanti gli "facta concludentia": contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti, modalità esecutive e ripetute cessioni anche se le singole dosi talora appaiono di modesta entità.
- La qualificazione ai sensi del comma 6 dell'art. 74 (associazione per delitti di lieve entità) richiede prova che l'associazione sia stata costituita e operasse esclusivamente per delitti di lieve entità; l'esistenza di cessioni ripetute e rifornimenti ingenti può escludere tale quadro.
- Le esigenze cautelari possono essere ritenute sussistenti anche in presenza di fatti risalenti se nel periodo intercorso il soggetto ha continuato a delinquere o è stato arrestato nuovamente: precedenti arresti durante misure alternative (es. arresti domiciliari) e condanne recenti rafforzano il rischio di reiterazione.
- Una doglianza di mera riproduzione della richiesta del PM deve dimostrare la mancanza di un autonomo esame critico del Tribunale; quando il giudice del riesame motiva con elementi concreti (intercettazioni, sequestri, osservazioni) la censura è difficilmente accoglibile.
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